Menu

Tipografia
Sono un dipendente scuola pubblica (insegnante), unico lavoratore, padre separato di due figli disabili gravi 100%. Usufruisco regolarmente e mensilmente di 6 giorni di permessi legge 104 (3 giorni per figlio). Oltre a questi usufruisco anche (già da alcuni anni, sempre mensilmente ma in modo frazionato) di giorni di congedo straordinario (4/5 al mese) per la prima dei miei due figli disabili essendo (tra i due) quella che necessita di più cura e assistenza. A breve terminerò 'i fatidici 730 giorni (2anni) di congedo straordinario, richiesto come cita la legge tra l'altro, per l'assistenza di "un solo soggetto disabile".
Chiedo se alla luce delle attuali normative e circolari Inps, Funzione Pubblica e legge di stabilità potrò beneficiare di un ulteriore biennio di congedo straordinario per l'altro mio figlio disabile, invocando la ratio e lo spirito della legge 388/2000 che parla di "due anni di congedo per soggetto disabile"(seppur come limite massimo nell'arco della vita lavorativa) al fine di favorirne appunto la sua assistenza? Non concedendo tale "beneficio raddoppiato"(come nel mio caso) non si priverebbe di assistenza il secondo disabile (figlio poi!) contraddicendo e cozzando  pienamente con lo spirito della legge se non con i principi della nostra costituzione?
Ho trovato una sentenza (Trib.civile prima sezione lavoro di Roma n.23020 del 29/12/2006 giudiceTrementozzi) che si esprime in merito positivamente secondo quanto da me sopra rilevato ed obbligando l'INPS a concedere il raddoppio del congedo appunto trattandosi di due figli disabili in capo allo stesso lavoratore. Certo non è Cassazione...però è l'unico precedente che ho trovato in giurisprudenza e mi sembra alquanto emblematico...Grazie per la risposta che saprete fornirmi.   F.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile F.;
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio, nei limiti previsti dalla legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Lo stesso lavoratore non potrà quindi fruire di un c.d."raddoppio" del beneficio. Un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l'altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it


Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy