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Buongiorno Avvocato. Innanzi tutto volevo fare i compimenti allo staff della piattaforma disabili.com per il servizio offerto. Il sito è una fonte di informazioni utili molto chiare e di facile comprensione. Vengo al motivo del mio contatto. Mio padre attraverso una sentenza del tribunale di Roma gli è stato riconosciuto l'handicap grave, che il precedente verbale dell'ASL aveva negato facendolo passare dall'handicap grave a quello lieve. Tuttavia sulla sentenza del tribunale seppur riconoscendo l'handicap grave non menziona la tipologia di disabilità che in tutti i precedenti verbali è sempre stata la medesima, ovvero "ridotte capacità motorie" Ora siccome mio padre deve modificare il mezzo con un sedile passeggero girevole mi sembra ingiusto che debba spendere 1.000€ suoi e pagare l'iva a pieno quando un tribunale gli ha confermato la sua disabilità. La specifica è necessaria perché come mi è stato spiegato un malato di tumore pur avendo una malattia invalidante non ha, secondo la legge, necessità ne di modifiche al veicolo e ne di accompagnatori se non ha altri problemi motori. Cosa che mio padre ha e gli è sempre stato riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL. In pratica la mia domanda è... Siccome il concessionario non accetta la sentenza di tribunale come unico documento perché non specifica la tipologia della disabilità, ed il precedente verbale non è più valido e neanche più in nostro possesso.., Come posso farmi rilasciarmi un documento scritto da presentare per esercitare un diritto che mio padre secondo il tribunale di Roma ha? Oppure secondo quale legge il concessionario deve accettare la sentenza come unico documento.
La ringrazio infinitamente del tempo che mi dedicherà
C.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio signore, a parere dello scrivente deve contattare il suo legale di fiducia per far correggere la sentenza. Infatti, le rammento un po di normativa in materia. I documenti necessari per richiedere le agevolazioni sono i seguenti: certificazione attestante la condizione di disabilità: per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni. a) I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. c) Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso l’Asl.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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