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Buona sera, La ringrazio anticipatamente, mia figlia titolare di legge104 senza revisione, con diritto di poter acquistare una sua autovettura con le agevolazioni consentite dalla legge, un mese fa è stata sottoposta a visita di revisione della sua invalidità, nel frattempo giorno 11.01.15 è diventata maggiorenne e il suo verbale la dichiara ancora come minore, invalida con indennità di frequenza 50%. Da informazioni ho già capito che da maggiorenne, con questa percentuale non avrà diritto ad indennità economiche, ma questo non  interessa molto, visto che mia figlia viene da un lungo calvario sia quasi una miracolata, però io e mia moglie le volevamo tanto regalare una sua automobilina con le agevolazioni, mia figlia deve pure fare la patente BS e apportare delle modifiche sull'autovettura, data la sua statura. Quello che ci chiedevamo io e mia moglie era, prima di acquistare la macchina cambierà qualcosa con la legge 104 senza revisione, perché non vorrei dopo rimborsare all' ASL i soldi
S.
 
La risposta dell'avv. Colicchia
 
Gentile S.;
dalle informazioni da lei fornitemi e non conoscendo più nello specifico le patologie di cui è affetta sua figlia non posso essere molto specifico. Mi limiterò per tali ragioni a fornirle delle informazioni generali circa le condizioni richieste dalla legge al fine di ottenere agevolazioni fiscali nel settore auto.
In primo luogo, il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico.
Precondizione necessaria, poi, per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione al Pra) è l'adattamento del veicolo.
Gli adattamenti, che devono risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
A questo punto rileva che per avere titolo alle agevolazioni auto occorre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
Di conseguenza non è necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento. Questo in quanto la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest'ultima ipotesi ma alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per il disabile deve intendersi colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La specificità, richiesta ai fini dell'agevolazione fiscale e, dunque solo nel carattere motorio, che deve avere l'handicap.
Il diritto all'esenzione, in presenza di handicap di tipo motorio, deve considerarsi implicito quando l'invalidità, (accertata dalla Commissione medica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità) comporti l'impossibilità, o la difficoltà, di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita da parte della Commissione medica presso la ASL competente.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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