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E' giusto e legittimo che l'art. 11-bis del DL 102/2013 attribuisca benefici pensionistici, con decorrenza  non anteriore al 1° gennaio 2014, a chi nel corso del 2011 abbia fruito di permessi ai sensi dell'art.33 c.3 della legge 104, senza tener conto se, all'atto dell'attribuzione del beneficio, sussistano ancora le condizioni che ne hanno determinato il diritto ?
Sono Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di una scuola statale. Ho 61 anni e 8 mesi di età, un'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi; assisto dal 2003 mio marito, tetraplegico completo dal 2009 e mia madre ultranovantenne pure h grave per demenza senile (sono figlia unica) .
La mia domanda per i benefici del DL suddetto  è stata accolta, ma non sono stata inserita negli elenchi di chi è a riposo dall'1/9/2014 (per il personale scolastico la pensione decorre dall'inizio del nuovo anno scolastico ) , poiché ho compiuto 60 anni nel 2013. Forse potrò lasciare il lavoro l'1/9/2015,se non interverranno nuove penalizzazioni. Nel frattempo non posso comunque prestare servizio  e utilizzo i permessi 104 ed  il congedo parentale residuo,creando anche problemi alla scuola poiché non c'è una continuità di sostituzione , che comporta comunque spese per supplenti.
La mia collega della scuola accanto  ha beneficiato dal 1° settembre u.s.dell'art.11-bis suddetto  perché nel 2011 ha goduto dei permessi 104 per sua madre e nel 2012 ha compiuto 60 anni; ma non deve più prestare assistenza a sua madre perché nel 2013 sua madre è morta !!
M.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno M;
le disposizioni di cui al DL 102/2013 convertito con modificazioni dalla L.n.124/2013 vanno inserite all’interno di un programma di operazioni di salvaguardia, connesse all’attuazione dell’ultima riforma delle pensioni (riforma Monti-Fornero)
Ciò detto la salvaguardia di cui all’articolo 11 e dall’articolo 11-bis del DL 102/2013 ha ampliato la possibilità di “uscita” del personale della scuola secondo i requisiti previgenti la riforma pensionistica Fornero in presenza di determinati requisiti.
Precisamente occorre: -  aver usufruito, nel 2011, di permessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 o ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. 104/1992,  per dedicarsi all’assistenza di figli o altri familiari con handicap gravi; - maturare entro 3 anni dall’entrata in vigore della L. 214/2011, i requisiti anagrafici/contributivi utili al pensionamento secondo la normativa pensionistica pre-Fornero.
Il beneficio in discorso, tuttavia, è concesso nel limite massimo di 2500 soggetti e fino un tetto massimo di spesa stabilito dalla normativa per gli anni 2014/2018 e non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
A conferma di quanto appena detto si segnalano le indicazioni fornite nella nota del MIUR n. 481 del 21/01/2014.
La normativa, almeno sui requisiti risulta tassativa e chiara, dunque, il suo mancato inserimento tra i beneficiari è dovuto alla mancanza di un requisito indispensabile per tale concessione (non posso esprimermi nello specifico perché non ho piena contezza della sua situazione). In tale evenienza deve, purtroppo, necessariamente pazientare ancora un po’.

Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia
 

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
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