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Buongiorno,

sono la mamma di un ragazzo disabile grave (legge 104) che tra 2001 -2004 ha sofferto una sospensione del pagamento dell’indennità di accompagnamento conforme alla L. 23 dic.2000.
Nel 2004, avendo ottenuto la carta di soggiorno, si riprende il pagamento dell’indennità  senza gli arretrati. Da questo momento sono state fatte innumerevoli richieste per ottenere gli arretrati, due delle quali eseguite dagli avvocati rappresentanti di mio figlio sempre con esito negativo.
Dopo le innumerevoli Sentenze della Corte Costituzionale  con quale la L. 388/dic. 2000 viene dichiarata incostituzionale, è stata emessa poi una circolare da parte dell’INPS (13983 del 4.sett.2013) riguardo  alla revisione delle cause degli arretrati che non hanno ottenuto una sentenza definitiva davanti al giudice e che non sono entrate in prescrizione decennale.  
In base a questa circolare abbiamo agito anche noi però  il patronato dove ci siamo rivolti è del parere che entriamo nella prescrizione. Come ultima speranza, volevamo un parere suo, visto che i documenti e le richieste che abbiamo fatto in  tutti questi anni verso le autorità competenti hanno numero di registrazione e costituiscono una prova che abbiamo fatto di tutto per ottenere questi arretrati senza rivolgerci però al tribunale.
Con molto rispetto, D.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno D.,

l’Inps, nel corpo del messaggio da lei correttamente citato richiama la Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 19 della L.388/2000, nella parte in cui la fruizione delle prestazioni assistenziali è subordinata alla titolarità di Carta Di Soggiorno (oggi permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo).
La questione, in particolar modo, riguarda l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza.
Tali benefici assistenziali, dunque, dovranno essere concessi a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione.
È importante sottolineare che la disposizione ha efficacia retroattiva. In conseguenza di ciò, pertanto, gli stranieri che si sono visti rigettare una delle suddette richieste (perchè non erano titolari di carta di soggiorno) potranno proporre istanza di riesame.
L’unica condizione posta riguarda i procedimenti già definiti con sentenza passata in giudicato. In questo caso le istanze di riesame non potranno essere accolte.
La possibilità di richiedere gli arretrati dipende, dunque, dall’eventualità che sia o meno trascorso l’ordinario periodo di prescrizione. È importante, a tal fine, verificare se lei sia in possesso di documenti idonei ad interrompere predetto periodo. Mi riferisco, nello specifico, a qualsiasi tipo di richiesta, ovviamente comprovata, atta al riconoscimento dei diritti di suo figlio. Occorre, dunque, prestare particolare attenzione a tutte le date su questi riportate.  
Detto ciò, la invito a risottoporre all’attenzione del patronato, o di un suo legale di fiducia, ogni tipo di documentazione, se non lo ha già fatto, al fine di una più  attenta verifica sul decorso del periodo  prescrizionale. Le ricordo che senza alcun costo, lo Studio offre una preanalisi della situazione fattuale e documentale: se esisteranno i presupposti per l’avanzamento della pratica, verrà concordata l’attività professionale specifica da svilupparsi, con i relativi costi.
Spero di esserle stato di aiuto.


Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

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