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Buongiorno. Sono un infermiere in una struttura pubblica usufruisco i tre giorni legge 104 in quanto mio fratello è disabile e vive con mia mamma anni 65. La domanda è questa: posso usufruire del congedo biennale retribuito? Grazie

 

La risposta dell'avv. Colicchia


Egregio Signore,
hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa introdotto dall'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, i lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato entro la durata del rapporto stesso.
Ne restano esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e gli agricoli giornalieri.
Si tratta di un istituto previsto solo per lavoratori dipendenti, non per lavoratori autonomi. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l'accesso al beneficio che è fissato come segue: coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007); in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009); in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005); e in ultimo, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).
L'ordine di priorità sopra indicato resta comunque vincolante.  
Gli unici a non espressamente obbligati alla convivenza con la persona con disabilità grave da assistere, restano i genitori.
Come espresso nella Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 (punto 2.1) la sussistenza delle patologie invalidati dovrà risultare da idonea documentazione medica che dovrà essere acquisita e valutata dall'ufficio di appartenenza del richiedente. Inoltre come per i permessi, viene individuato il "referente unico" per cui il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile. Il parere del Consiglio di Stato n. 5078 del 2008 individua il referente unico nel soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito".
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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