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Buona sera, La prego di consigliarmi - mia figlia disabile al 100 % ha intestato un appartamentino che risulta come la sua seconda casa. Residenza ha con me nell'appartamento dove viviamo tutti anche con l'altro figlio.  Ho optato per sua residenza con me e pagare Imu per il suo appartamentino come seconda casa per non avere event. altre complicanze nei  documenti, o eventuale altro in futuro (dovro' chiedere l'aspettativa di 2 anni al lavoro e non vorrei che il fatto che non abbia la residenza con me costituisse problemi.) . Ho fatto bene o e' meglio che abbia la residenza all'indirizzo dell'appart. intestato a lei? La ringrazio tanto in anticipo.
N.
 
La risposta dell'avv. Colicchia
 
Buongiorno N.;
il congedo oggetto del quesito è disciplinato dall´art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001, non novellato dal Collegato lavoro (legge 183/10).
L´articolo in questione è stato invece modificato e integrato da diverse sentenze della Corte Costituzionale, ultima fra queste la n. 19 del 19 gennaio 2009 che ha esteso ai lavoratori, figli, che assistono il proprio genitore in situazione di handicap grave, a condizione che siano conviventi e che non vi siano altre persone idonee a prendersi cura del genitore stesso, questa possibilità.
La Corte, rifacendosi alla stessa norma istitutiva, parla sempre genericamente di "figlio convivente", senza entrare nel merito delle più precise definizioni sul concetto di convivenza.
Lo ha fatto invece il Ministero del Lavoro con lettera circolare prot. 3884 del 18 febbraio 2010 che, proprio in riferimento all´esatta portata del termine "convivenza", ha statuito che: "al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi."
Si segnala a titolo informativo che questa tesi è stata anche confermata con messaggio del 4 marzo 2010, n. 6512 dall´ INPS, per il privato, che al riguardo ha rivisto una sua precedente interpretazione (messaggio del 2 settembre 2009, n. 19583).
La recente legge 183/2010, art. 24, comma 1, lettera a) non ha modificato nulla per quello che concerne il suddetto congedo, quindi le disposizioni sono quelle disciplinate nell' art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001 e nella sentenza citata. L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita se la mensilità in questione, rapportata ad un anno, è inferiore o pari al limite stabilito (per il 2011, euro 33.290,00 nel settore privato, euro 44.276,32 nel settore pubblico). La retribuzione presa a riferimento è quella che comprende le voci fisse e continuative.
Dal 2002 il limite annuale è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
Nel 2007 l'INPS ha disposto che, per ogni anno di riferimento e a partire dal 2001, tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo di quell'anno e che esso va ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. In caso di superamento del tetto complessivo, il valore figurativo della contribuzione e l'importo dell'indennità economica devono essere proporzionalmente ridotti fino a concorrenza con tale limite.
Se il congedo è fruito per periodi continuativi non superiori a 6 mesi, il lavoratore o la lavoratrice ha diritto ad un numero di giorni di permesso non retribuito corrispondente alle ferie maturate.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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