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Buongiorno, mi chiamo F. sono invalido civile 100% con inabile al lavoro art 2 e 12 L. 118/71, ho il verbale di accertamento legge 104 con riconosciuti:
HANDICAP 1'comma art. 3, L. 104/92
HANDICAP comma 3' arti. 3 (in situazione di gravità), L. 104/92
handicap ART. 8 l. 449/97,
DIRITTI DI CUI ART. 21 L. 104/92,
AGEVOLAZIONI ART. 33 L. 104/92 .
inoltre HO UN CERTIFICATO DELL'UFFICIO MEDICO LEGALE DELL' ulss 16,
che certifica con validità illimitata di essere affetto da patologia che compromette la deambulazione DPR 503 DEL 24/07/96 ART. 12 COMMA 1).
Con tutta questa documentazione ho sempre ottenuto, nel 2005 e 2010 i benefici IVA 4% e detrazioni fiscali, esonero IPT, esonero bollo auto ecc.
Ora mi dicono in concessionari anche questa documentazione non è + sufficiente e che necessita la modifica dell'auto (non meglio precisata) per ottenere le agevolazioni.
E' possibile? è corretto che sia la concessionaria che decide, non dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate che eventualmente interviene?
NB nelle precedenti 2 esperienze ho ricevuto avviso di accertamento fiscale con successiva chiusura pratica per riconosciuta regolarità delle dichiarazione fiscale.
Grazie per un Vs. parere.

La risposta dell'avv. Colicchia

Gentile F.;
premetto che per usufruire dei benefici auto il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. (È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal  PRA). Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Ciò detto l'adattamento del veicolo è, una precondizione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione al Pra). Si considera, a titolo esemplificativo, ad ogni effetto adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico di serie, purché, questo sia prescritto dalla competente Commissione medica locale.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria si fa riferimento ad esempio a: pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica; scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica; braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica; paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); sportello scorrevole; altri adattamenti non elencati, purché, vi sia collegamento funzionale con l'handicap).
Poi, per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione Pra) occorre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
Non e' necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento. Quando la legge prescrive che si tratti di disabile accertato ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, non si riferisce a quest'ultima ipotesi ma alla definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, secondo cui per il disabile deve intendersi colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La specificità, richiesta ai fini dell'agevolazione fiscale e, dunque solo nel carattere motorio, che deve avere l'handicap.
Sono  esclusi da ogni agevolazione sulle auto i portatori di altre minorazioni che non possono essere considerate di tipo "motorio".
Il diritto all'esenzione, in presenza di handicap di tipo motorio, deve considerarsi implicito quando l'invalidità, (accertata dalla Commissione medica presso la ASL o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità) comporti l'impossibilità, o la difficoltà, di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita da parte della Commissione medica presso la ASL competente.
La certificazione deve attestare che il disabile è, affetto da un handicap comportante "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
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pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

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