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Salve, per cortesia vorrei sapere se posso acquistare io o mia moglie una nuova auto con iva al 4%. Sono un malato oncologico con invalidità 100 totale e permanente inabilità lavorativa con necessita di continua assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L. 104 portatore di handicap in situazione di gravita art. 3 comma 3. Grazie

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore,
l’acquisto dei veicoli destinati ai disabili è soggetto, ai fini Iva, all’aliquota agevolata del 4%.
L’acquisto deve avere ad oggetto veicoli – nuovi o usati o importati, compreso l’acquisto contestuale di optional - con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel.
Per usufruire dell’agevolazione è necessaria la sussistenza di alcune condizioni e precisamente : 1) ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, comma 1 della L. 449/1997). La persona disabile riconosciuta portatrice di handicap o invalida con capacità motorie permanenti ridotte o impedite, che non risulta contemporaneamente “affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione”, ha diritto alle agevolazioni limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.
2) Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della L. 388/2000) La persona disabile affetta da una grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazioni deve essere riconosciuta  portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità certificata con verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica pubblica. Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.
3) Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000) La persona disabile affetta da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuta portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità, certificata con verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica pubbica, e deve essere titolare dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988).
4) Cecità o sordità (art. 1, comma 2, della L. 68/1999 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n.72 del 30/07/2001).
Non è consentita la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. Una Risoluzione del 2007 della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che l’intestazione del veicolo debba essere necessariamente effettuata in capo al disabile, se titolare di reddito proprio oppure, in alternativa, in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
Ciò detto e con riferimento al caso da lei prospettato, Voi, a parere dello scrivente, rientrereste nella seconda casistica. Rileva al riguardo il fatto che autonomamente non potete deambulare e compiere i normali atti di vita quotidiani.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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