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Buongiorno,
sono V. S., assistente sociale di un'Unione di Comuni della provincia di Como. Non so se è il luogo adatto, ma vorrei sottoporvi una questione che sta a cuore alla nostra èquipe e a cui non riusciamo a dare una risposta univoca, e soprattutto salda da un punto di vista legislativo.
In merito alle assistenze educative prestate in favore di alunni disabili in ambito scolastico, attualmente viene richiesta alle famiglie una compartecipazione alla spesa secondo il regolamento ISEE dell'Ente, con talvolta richieste anche onerose per il nucleo.
Spesso accade che la neuropsichiatra chieda un intervento educativo o a completamento dell'orario dell'insegnante di sostegno (laddove sia ritenuto insufficiente), o a completa sostituzione (laddove non sussistano gli estremi per la richiesta o, di frequente, presso le scuole materne parrocchiali).
Tale intervento viene fornito dall'Unione tramite convenzione con una Cooperativa Sociale, e sulla spesa viene appunto chiesta una compartecipazione alle famiglie.
Ciò è possibile? In che misura è importante il riconoscimento della gravità dell'handicap (ex l. 104/92)? L'obbligatorietà dell'eventuale prestazione gratuita per le famiglie è legata all'obbligo scolastico (o formativo) o vale per qualsiasi scuola di ordine e grado? Come ci si pone nel caso di una struttura privata? E paritaria?
Come è evidente abbiamo bisogno di un po' di chiarezza, per evirtare di sovracaricare inutilmente le famiglie interessate.
Ringraziando anticipatamente, attendo una vostra cortese risposta.
V. S.


La risposta di MammaMarina

Gentilissima V.S
Intanto la ringrazio di aver voluto condividere con me i suoi dubbi , è importante il confronto per riuscire a chiarire a beneficio delle famiglie le innumerevoli norme non sempre chiare.

1) è assolutamente inaccettabile e incompatibile con la legge 104/92 articolo 13 comma 3 chiedere la partecipazione della famiglia per l'onere economico dovuto all'assunzione del personale educativo per l'assistenza e la comunicazione che è a totale carico del Comune di residenza,

articolo 13 comma 3
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Che riprende tra l'altro il DPR N. 616 del 24 Luglio 1997 articolo 42:
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Anche per la frequenza nelle scuole paritarie l'onere economico non deve in alcun modo essere attribuito alla famiglia , che già è tenuta a pagare una retta di frequenza come tutti gli altri genitori ,
è pur vero che i finanziamenti statali alle scuole paritarie non sono sempre sufficienti a coprire gli oneri per le/gli insegnati di sostegno e/o per gli /le assistenti all'autonomia e alla comunicazione , ma queste sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità ,pena la perdita della parità ottenuta.
Le scuole che hanno deciso di fruire della Legge 10 marzo2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione",sono tenute ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità , come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e pertanto devono garantire il diritto allo studio accogliendo anche l'alunno disabile eliminando le barriere architettoniche, e assumendo il personale ausiliario e di sostegno.
Non possono essere in alcun modo attribuiti ai genitori ulteriori costi aggiuntivi.
Recentemente alcune scuole paritarie si sono rivolte all'Autorità Giudiziaria per ottenere dal MIUR il rimborso delle spese da loro sostenute per gli insegnanti di sostegno e educative , i ricorsi hanno avuto esito positivo.
Sentenza n. 15389, del 10 giugno 2008.

Lo stato di gravità è ininfluente per il riconoscimento della gratuità della frequenza scolastica che deve essere riconosciuta a tutti gli alunni con l'assistenza necessaria altrimenti sarebbe discriminazione ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni."

Le regole sopra citate valgono per ogni grado di scuola.

Cordiali saluti,
Marina

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