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Lavoro in scuola statale e nella graduatoria dei soprannumerari del personale ATA sono all'ultimo posto in quanto prima di me ci sono tre persone che assistono persone che godono della legge 104/1992. Secondo la legge n. 183 del 4.11.2010 nota come "Collegato Lavoro", Il primo comma dell'art. 24 apporta variazioni all'art.33 della legge m.104/92, cioè: è sostituito il testo del comma 3 dell'articolo 33 della citata legge, in cui si prevede quanto segue al punto b): sono inserite variazioni e integrazioni al testo del comma 5 dell'art.33 della Legge 104/92, che pertanto ora risulta essere il seguente : "5. Il lavoratore di cui al comma 3 (assistente persona handicappata) con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"; tale tutela và applicata a chi assiste solo se si trasferisce in una scuola nelle immediate vicinanze o no e come?
Cordiali saluti
G.


La risposta dell'esperta scuola

Per un approfondimento della questione può consultare il link http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110222/vademecum-flc-cgil-sulla-mobilita-del-personale-della-scuola-a.s.-2011-2012.pdf

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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