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Salve, da qualche mese mi è stata riconosciuta la legge 104 art.3 com.3 più una invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100% art.2 e 12 legge. 118/71 per un melanoma della coroide occhio sinistro. Qualche giorno fa, sono stato chiamato dall'ufficio del personale (lavoro in un'azienda privata da 15 anni con analista programmatore) “parlandomi” del collocamento mirato in costanza di rapporto di lavoro e di provare la visita per il riconoscimento di lavoratore disabile (art.68). Supponendo che la commissione medica mi riconosca disabile e accetti la condizione dell'azienda, a cosa vado incontro? Devo essere licenziato e poi riassunto? Loro mi dicono che la mia paga, livello, mansione non cambia, ma è vero? Non è che potrebbero utilizzare questa carta per chi sa quali scopi? Grazie

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

L'art.4 -comma 4 della legge 68/99 consente al datore di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori che assunti come normodotati sono diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 22 gennaio 2010 affronta nuovamente la problematica precisando che per computare il lavoratore divenuto inabile in costanza di rapporto di lavoro devono verificarsi tre condizioni:
•    l'inabilità del soggetto a svolgere le proprie mansioni;
•    il riconoscimento della sua riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%;
•    che tale inabilità non sia stata causata da inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Secondo la legge, per questi lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria.


Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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