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Gent.mo avvocato,
sono un ragazzo di 40 anni con gravi deficit nella deambuazione, affetto da sclerosi multipla. Abito al primo piano di un condominio provvisto di ascensore, ma al mio piano non è presente la fermata dell'ascensore, nè è presente la porta dello stesso al mio pianerottolo.
Vorrei chiedere se i condomini possono opporsi all'apertura della porta di accesso all'ascensore, a chi spettano le spese e se i condomini hanno diritto di decidere un prezzo di vendita del servizio o se posso utilizzarlo gratuitamente.
Grazie
F.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile F.;
per il disabile che intenda eliminare dalla propria abitazione o da spazi di proprietà condominiale barriere architettoniche o impedimenti strutturali vige la Legge n. 13/89.
All’art. 2 di tale legge si stabilisce che le deliberazioni condominiali che riguardano le innovazioni da eseguire negli edifici privati allo scopo di eliminare le barriere architettoniche sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del C.C., (vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, quindi sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio).
Nel caso in cui il condominio rifiuti di deliberare; il disabile, o chi ne esercita la tutela o potestà può installare le strutture a proprie spese. Gli unici limiti da rispettare sono quelli previsti dall’art. 1120 del C.C. e cioè, che gli interventi non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne devono alterare il decoro architettonico e non devono rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Se l'appartamento è situato in uno stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari o in gestione al medesimo Istituto è necessario presentare domanda intestata al Coordinatore Generale, corredata dalla certificazione dell'invalidità e da quella medica; verrà poi effettuato un sopralluogo per verificare la necessità e/o la possibilità di realizzare i lavori; se i lavori devono essere effettivamente realizzati è lo stesso Istituto che se ne incarica.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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