
Gli interessati devono trovarsi in "stato di bisogno economico", cioò dimostrare di apere un reddito inferiore a 4.408 euro (per il 2010) annui.
la misura dell'indennità di frequesta è stata uniformata a quella dell'assegno mendile di assistenza che spetta agli invalidi civili parziali, non è prevista la 23° mensilità.
L'indennità di frequenza è concessa solo ai minori di anni 18. In sede di visita medica presso la commissione medica dell'ASL, deve essere stata riconosciuta una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
E’ riconosciuta anche ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
FREQUENZA
La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili, frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dall’asilo nido, quindi anche da 0 a 3 anni e
frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato, purché il ricovero sia di carattere continuativo e abba una significativa durata.
Decorrenza della prestazione:
Per quel che riguarda la decorrenza dei periodi di frequenza, l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 precisa che:
"La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza".
Durata
L’indennità sarà pertanto corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’ASL di appartenenza, con certificato di frequenza di un centro ambulatoriale pubblico o privato in convenzione, nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico oppure il certificato di frequenza scolastica pubblica o privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna. E' valido anche il,certificato di frequenza ai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, con specificato il periodo e la durata del corso.
Revoca
Qualora dagli accertamenti risulti che la di frequenza ai corsi o durata del trattamento terapeutico o riabilitativo non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato.
La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
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