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Vediamo alcune casistiche di esito alle domande di assegno di inclusione, che possono richiedere un ulteriore intervento da parte dei richiedenti (dalla presentazione di una DSU corretta, alla rettifica, alla richiesta di riesame)

A un mese dall’entrata in vigore della nuova misura dell’Assegno di Inclusione, l’INPS fa il punto sul numero di pratiche attivate, ma anche su quelle che sono state respinte. E’ interessante notare che sono già 480mila i nuclei familiari in Italia ad aver già ricevuto l’assegno, a fronte di una platea potenziale di 737mila.
L'importo medio degli ADI pagati nel mese di gennaio, fa sapere l’Istituto, è di 620 euro. 

DOMANDE ACCOLTE E DOMANDE RESPINTE
Ad aver presentato domanda a gennaio, dopo aver sottoscritto il PAD (Patto di Attivazione Digitale) sono state 779.302 famiglie. Questo significa che ne sono state respinte in totale 182.350.
Tra le principali cause di reiezione risultano: DSU sopra soglia, superamento delle soglie di reddito, omessa dichiarazione lavorativa.

PRINCIPALI MOTIVI DI RESPINGIMENTO DELLA DOMANDA

Alla ricezione delle domande, l’INPS ha quindi provveduto ad effettuare i controlli preventivi, anche con la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gestita in collaborazione con l’Istituto. Da queste verifiche, le principali problematicità riscontrate, sul totale delle domande ricevuto, sono state:

  • 24.115 domande con di un supplemento di istruttoria per l'accertamento di disabilità o nucleo familiare non conforme;
  • 77.331 domande necessitano di approfondimenti per dichiarazione sostitutiva unica (DSU) difforme;
  • 801 domande sono sospese per ulteriori controlli sulla residenza anagrafica. Per queste domande sospese, l'Inps informerà gli interessati della sospensione nonché dell'esito delle ulteriori verifiche effettuate entro la prossima settimana;
  • Per ulteriori 22.762 domande l'Inps è in attesa della verifica della certificazione da parte degli enti preposti.

COSA FARE IN CASO DI DOMANDA NON ACCOLTA
E’ lo stesso INPS a spiegare (nel suo messaggio 14 febbraio 2024, ndr) cosa fare nel caso di domande di assegno di inclusione non accolta, ricordando che sul sito dell’INPS è sempre possibile consultare lo stato della domanda, e il motivo in caso di respingimento. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

Nei casi di:
A) domanda respinta:
Nei casi di reiezione, il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

b) Domanda nello stato “in evidenza” e “di sospensione”:
Può capitare che la domanda di ADI venga posta nello stato di “sospensione” o di “evidenza”. Questo succede quando servono ulteriori accertamenti, ad esempio nel caso di ISEE con omissioni o difformità.

L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
·        qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
·        qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
In questo caso verrà chiesto al richiedente di:
-         presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
-         presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
-         rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

Se entro 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria; se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.

c) Domanda “sospesa” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)
Per le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Quindi, se emerge una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo, la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.
Infatti vi sono delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU e, sebbene discordanti rispetto alle risultanze di ANPR, sono da ritenere coretti. Per approfondire, rimandiamo alle casistiche illustrate nel Messaggio INPS 684 del 14 febbraio 2024.

CALENDARIO PAGAMENTI
Quanto alle date di pagamento dell’assegno di inclusione: il prossimo 27 febbraio l'Inps procederà al pagamento della mensilità di febbraio per tutti i 480mila nuclei, in costanza dei requisiti, che hanno ricevuto la mensilità di gennaio.
Dal 15 marzo 2024 saranno messe in pagamento le domande presentate a febbraio (con Pad sottoscritto) e che supereranno i controlli preventivi.

Per approfondire:

Tabella riassuntiva dei casi di domanda non accolta (allegato 1 al messaggio INPS 684 del 14 febbraio 2024).

Redazione

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