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Come si calcola la copertura della quota d’obbligo di lavoratori con disabilità da assumere per essere in regola con la normativa sulle categorie protette? Vediamo i lavoratori da calcolare e quando gli obblighi di assunzione sono sospesi

La legge italiana prevede che i datori di lavoro sia pubblici che privati con almeno 15 dipendenti debbano avere alle loro dipendenze anche un determinato numero di lavoratori con disabilità, in un numero che si calcola sulla base delle dimensioni dell’azienda.
Allo scopo, ogni anno le aziende hanno alcuni obblighi di comunicazione relativi alla propria composizione occupazionale, con l’invio del prospetto informativo disabili.

LA QUOTA DI RISERVA
Per la deerminazione della quota di riserva (quota di posti che devono essere riservati a lavoratori con disabilità, appunto) si applica quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 della legge, ovvero:
·        7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
·        2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
·        1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

LAVORATORI COMPUTABILI PER LA QUOTA DI RISERVA
Per la determinazione della quota di riserva, la disciplina prevede che sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori già riconosciuti disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (come modificato dal D.Lgs. n. 865/2016), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999). 

LAVORATORI NON COMPUTABILI PER LA QUOTA DI RISERVA
Al contrario, per la determinazione della quota di riserva, non sono computabili:
· i lavoratori disabili,
· i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi,
· i soci di cooperative di produzione e lavoro,
· i dirigenti,
· i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
· i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (salvo quanto disposto dall’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81),
· i lavoratori assunti per attività da svolgere all'estero, per la durata di tale attività,
· i soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
· i lavoratori a domicilio,
· i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, comma 4 bis, L. 18 ottobre 2001, n. 383), ferme restando ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore (art. 4, comma 1).

OBBLIGHI DI ASSUNZIONE 
Rispetto agli obblighi di assunzione, questi in alcuni casi possono essere sospesi, quando l’azienda si trovi in determinate situazioni.
nello specifico, gli obblighi di assunzione sono sospesi in caso di:
· richiesta di intervento della Cassa integrazione straordinaria;
· ricorso a contratti di solidarietà difensivi;
· per la durata della procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della L. n. 223/1991), nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti;
· in caso di sottoscrizioni di accordi aziendali e attivazione di procedure di incentivo all’esodo per lavoratori prossimi alla pensione (Circolare MLPS n. 22/2014).

Può essere previsto anche un esonero parziale dagli obblighi di assunzione se l’attività aziendale presenta le caratteristiche di seguito riportate e non è possibile adibire i lavoratori diversamente abili a mansioni compatibili con le loro condizioni e capacità lavorative (art. 5, comma 3):
·        la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
·        il tipo di attività è pericolosa, anche per le condizioni aziendali in cui si svolge;
·        l’attività lavorativa presenta particolari modalità di svolgimento.

DICHIARAZIONI
Sia per presentare il Prospetto informativo che per l’autocertificazione dell’esonero 60x1000, l’azienda può adempiere alle comunicazioni attraverso gli applicativi informatici dell’area Servizi Lavoro del portale dedicato del Ministero del Lavoro.

Per approfondire

Per maggiori informazioni sulle modalità di computo della base di calcolo consulta le FAQ

Redazione

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