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La legge di Bilancio 2024 ha introdotto delle restrizioni all’Ape Sociale, forma di accompagnamento alla pensione riservata ad alcune categorie di lavoratori (tra cui invalidi e caregiver) in possesso di determinati requisiti

Con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) il Governo è intervenuto sull’Ape sociale, il trattamento di prepensionamento erogato dall’INPS, introdotto dall’art. 1, c. 179 e ss. L. 232/2016, e previsto per alcune categorie di lavoratori (disoccupati, caregiver familiari, invalidi civili superiori al 75% ; lavoratori gravosi), per accompagnarli fino all’età pensionabile e ottenere poi la pensione di vecchiaia (67 anni, ndr).
Sono inoltre previsti all’accesso della misura dei requisiti di tipo anagrafico e contributivo, ed è necessario non essere titolari di alcuna pensione diretta.
La legge di Bilancio 2024 ha quindi prorogato la misura al 31 dicembre 2024 ma ne ha inasprito alcuni altri requisiti di acceso, tra cui quello anagrafico. Vediamo cosa è previsto.

LAVORATORI DESTINATARI
Possono fare domanda di APE sociale solo alcune categorie di lavoratori, che siano iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che:
a) siano disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) siano caregiver che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi un congiunto con handicap grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104), che sia:
- il coniuge o un parente di primo grado convivente
- un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) invalidi civili con percentuale di invalidità al 74%: lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) addetti a lavori gravosi: sono lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle professioni di cui all’allegato 3 della legge 234/2021 (cd. gravose).

Le professioni gravose:
  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
  • tecnici della salute;
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
  • operatori della cura estetica;
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
  • artigiani, operai specializzati e agricoltori;
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
  • conduttori di mulini e impastatrici;
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
  • portantini e professioni assimilate;
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
REQUISITO DELL’ETÀ
Per il 2024 viene alzato il limite di età per poter richiedere l’Ape sociale, passando dai 63 anni ai 63 anni e 5 mesi.

REQUISITO CONTRIBUTIVO
La legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo per accedere all’Ape sociale. Rimangono quindi valide le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, come modificate, da ultimo, dall’articolo 1, commi 288 e 289, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevedono:
- 30 anni di contributi
-36 anni di contributi per quasi tutti gli addetti ai lavori gravosi, che devono essere maturati entro fine anno. Per le donne lavoratrici madri il requisito contributivo è ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

INCUMULABILITÀ CON REDDITI DA LAVORO
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo elemento di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024.
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità quando:
-    svolga lavoro dipendente o autonomo;
-    svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Si specifica, al riguardo, che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia

Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua il regime di incumulabilità previsto precedentemente dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”(cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 100 del 2017).

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento dell’APE sociale entro:
- il 31 marzo 2024,
-il 15 luglio 2024
e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
I modelli di domanda sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

L’INPS dovrà poi comunicare l’esito dell’istruttoria delle domande entro:
-    30 giugno 2024, per le domande presentate entro il 31 marzo 2024;
-    15 ottobre 2024,per le domande presentate entro il 15 luglio 2024;
-    31 dicembre 2024, per le domande presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L’INPS precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

Per approfondire:

circolare INPS n. 35 del 20.02.2024

Redazione
 

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