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Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità assicurando loro la fruizione degli spazi fisici e delle postazioni lavorative, e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della Legge delega sulla disabilità (il primo ad essere stato approvato, a maggio scorso, dal CdM, ndr) che introduce norme in merito a riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte delle persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 13 dicembre 2023 n. 222, attuativo dell’art. 2, co. 2, lett. e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, volto a garantire l'accessibilità ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità, e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale.

NUOVA FIGURA DI PIANFICAZIONE
All’articolo 3, il decreto stabilisce che venga prevista una nuova figura professionale nelle PA: le pubbliche amministrazioni devono infatti individuare un dirigente amministrativo, oppure un altro dipendente ad esso equiparato, con esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità (anche comprovata da specifica formazione), che definisca le modalità e le azioni per l’accessibilità fisica e digitale delle persone con disabilità nella PA, integrandoli tra gli obiettivi strategici della performance.

INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ PER VALUTAZIONE PERFORMANCE
Viene poi previsto che l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità siano inseriti tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione. Ne consegue, quindi, che nel valutare la performance, individuale ed organizzativa, si terrà conto del raggiungimento o meno degli obiettivi di accessibilità e inclusione delle persone con disabilità.

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
Il decreto mette in primo piano anche il ruolo delle associazioni. L’articolo 5 prevede infatti che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano alla formazione del Piano di attività ed organizzazione della PA, con la possibilità, inoltre, di presentare osservazioni sui piano d’azione relativi alle misure di inclusione e accessibilità delle persone disabili, e al piano della performance di accessibilità, al momento della redazione e alla relazione del piano di performance.

CARTA DEI SERVIZI E TRASPARENZA
Viene inoltre stabilito che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi, e i concessionari di pubblici servizi, sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato, relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Contestualmente, devono evidenziare quanto previsto dalla normativa in materia, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

per approfondire:

Legge 22 dicembre 2021, n. 227.

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Redazione

Immagine di Freepik

 

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