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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Un montascale a cingoli può essere autorizzato dall'Asl per un B&B in alternativa a quelli fissi a muro?
L.
 
La risposta dell’esperto
La specifica normativa finalizzata a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989 n. 13) e le relative prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati, privati aperti al pubblico e pubblici (Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236) riconoscono il diritto anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere gli spazi comuni e quelli aperti al pubblico, di entrarvi agevolmente e di fruirne in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia 

A tal fine, queste norme impongono di progettare e realizzare spazi ed edifici in maniera tale da garantirne accessibilità e visitabilità, secondo determinate specifiche prescrizioni tecniche. Per superare i dislivelli presenti in determinati spazi, edifici o ambienti, questa normativa prevede sostanzialmente tre tipologie di soluzioni: l'ascensore, il servoscala e la piattaforma elevatrice, senza fornire alcuna indicazione sull'utilizzo del c.d. montascale a cingoli, perchè evidentemente li considera assolutamente inidonei a garantire una accessibilità in condizioni di sicurezza e di autonomia, come richiesto dalla specifica normativa sopra indicata. Il montascale a cingoli non può infatti essere utilizzato in autonomia dalla persona con disabilità motoria, ma richiede la necessaria assistenza da parte di una terza persona. 

L'utilizzo di un montascale a cingoli si porrebbe infine anche in contrasto con il generale divieto di discriminazione introdotto dalla Legge 67/2006 proprio perchè imporrebbe alle persone con disabilità un trattamento oggettivamente sfavorevole rispetto agli altri clienti senza disabilità che potrebbero invece accedere in modo autonomo. 

In sostanza possiamo pertanto ritenere contestabile l'eventuale autorizzazione della ASL alla installazione di un montascale a cingoli da parte di chi abbia un concreto interesse ad ottenere una piena accessibilità al B & B (associazioni e singoli possibili clienti con disabilità interessati ad usufruire di questo servizio turistico in condizioni di pari opportunità).

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email:
avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Buongiorno,
Mia mamma è invalida all'85% (ma in peggioramento) ed usa la carrozzina. Nella prossima riunione condominiale in cui si discuterà l'ammodernamento dell'ascensore per prescrizioni dell'ente ispettivo, posso chiedere ed imporre di modificare le porte - attualmente a battente e la luce di passaggio in cabina - per consentirne un uso agevole a chi è in carrozzina o con il deambulatore?
Esistono inoltre parametri dimensionali minimi per considerare l'ascensore agibile a disabili? Grazie,
R. 

La risposta dell’esperto
La normativa nazionale finalizzata al superamento delle barriere architettoniche ed in particolare la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.", pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) prevede tutta una serie di agevolazioni per promuovere non solo una corretta progettazione e realizzazione degli edifici nuovi e delle ristrutturazioni degli edifici esistenti costruiti dopo la sua entrata in vigore, ma anche delle specifiche regole che consentono di realizzare, all'interno dei condomini, degli interventi anti-barriere, con delle maggioranze assembleari ridotte rispetto a quelle ordinarie.  

Laddove la persona interessata alla realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle parti comuni non riesca ad ottenere in assemblea la maggioranza prevista dall'art. 2 comma 1 della Legge 13/1989 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), questa stessa normativa gli riconosce ugualmente il diritto di realizzare a proprie spese alcune tipologie di interventi (tra cui proprio l'allargamento delle porte di ingresso di un ascensore). 

L'art. 2 comma 2 della Legge 13/1989 stabilisce infatti che “Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”. 

Per poter concretamente esercitare il diritto a realizzare – a prescindere dal consenso degli altri condomini - gli interventi necessari a rendere più agevole l'accesso agli ascensori, è però necessario che il condomino interessato faccia pervenire all'amministratore condominiale una formale richiesta contenente il progetto di massima dell'intervento che si propone di realizzare. L'art. 1120 del codice civile stabilisce infatti che “l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore  deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

Laddove si ritenesse ingiusto e discriminante essere costretti a sostenere in proprio le spese necessarie per rendere accessibile l'ascensore, si può invocare il divieto di discriminazione previsto dalla Legge 67/2006 chiedendo all'intero condominio di farsi economicamente carico dell'intervento, laddove lo stesso possa ritenersi ragionevolmente sostenibile. Quanto infine ai parametri dimensionali minimi, occorre far riferimento alle prescrizioni tecniche stabilite dal Decreto Ministeriale 236/1989. Nello specifico l'art. 8.1.12 stabilisce che “L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché' dotata di sistema per l'apertura automatica.”.

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email:
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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Salve, un cliente ha intenzione di aprire un ristorante al piano superiore. Ha il problema che, essendo in un centro storico, le scale sono abbastanza strette da non permettere l'installazione di un dispositivo fisso (rimarrebbe poco posto per il passaggio). In questi casi i comuni potrebbero derogare agli obblighi di installazione di dispositivi fissi, oppure la legge prevede che siano solamente questi da utilizzare?
Grazie,
G. 

La risposta dell’esperto
La specifica normativa finalizzata al superamento delle barriere architettoniche e le relative prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, la adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (D.M 236/1989) impone senza alcun dubbio per le unità immobiliari sede di ristorazione la accessibilità di almeno una zona riservata al pubblico e di almeno un servizio igienico, oltre ovviamente a garantire l'accessibilità al locale destinato alla attività di ristorazione.  

Il requisito della accessibilità dall'esterno del locale è soddisfatto (art. 3.2 D.M. 236/1989) se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 

Ritengo pertanto che l'apertura di un nuovo ristorante non possa essere legittimamente effettuata laddove lo stesso non possa essere agevolmente fruibile anche dalle persone con ridotte o impedite capacità motorie. E tale agevole (e autonoma) fruibilità che la legge riconosce come doverosa, non potrebbe in alcun modo essere garantita da soluzioni diverse da un ascensore o da un servoscala. 

Si deve infine tenere conto che – a prescindere dal rispetto della specifica normativa tecnica anti barriere – nel nostro ordinamento giuridico esiste anche un generale divieto di discriminazione per motivi connessi alla condizione di disabilità, introdotto dalla Legge 67/2006 che impedirebbe a chiunque di aprire in modo legittimo un ristorante concretamente inaccessibile (o accessibile in condizioni di maggior sfavore) alle persone con disabilità. 

In conclusione prima di aprire un nuovo ristorante è sempre bene valutare e accertarsi che gli spazi scelti consentano di poter fornire il servizio anche alle persone con disabilità in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri clienti.

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
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Salve, volevo sapere se l'acquisto di un'automobile con i benefici della L. 104 in qualità di amministratore di sostegno rientra tra gli atti ordinari o straordinari.
D.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile D.;
circa configurabilità, ordinaria o straordinaria, della procedura di acquisto di un auto da parte di un amministratore di sostegno, se ordinaria o straordinaria può ben ricavarsi a parere dello scrivente, dalle stesse regole stabilite per procedere alla richiesta.
Infatti, nell'istanza da proporre al Giudice Tutelare debbono essere motivate adeguatamente quelle che sono le ragioni sottese all'acquisto; deve ravvisarsi un interesse del beneficiario al compimento dell'atto.
Può ad esempio ravvisarsi un obiettivo e fondamentale utilizzo del mezzo quale servizio base per  ricevere cure,  un  miglioramento della qualità della vita del beneficiario, o la soddisfazione di un suo desiderio.
Considerando che l’art. 375 c.c. non dispone nulla circa l’acquisto, ma tratta soltanto ed esclusivamente dell’alienazione del bene, qualora l’utilizzo del mezzo sia opera necessaria e indispensabile per salvaguardare il diritto alla salute, il bene vita, l’acquisto in sé può, a mio avviso,
 considerarsi di natura ordinaria.
Invece, altra situazione sarebbe l’acquisto dell’auto per un miglioramento delle condizioni di salute del disabile, o per agevolare date situazioni; ciò essenzialmente costituisce un plus delle condizioni di vita dello stesso, e quindi, sempre con pareri terzi di medici, tale istanza avrebbe natura straordinaria.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

Salve ritengo che i miei diritti non vengono rispettati in merito ad un divorzio. Sono disabile 100% sia fisicamente che in ambito lavorativo ho la sclerosi multipla percepisco una pensione di invalidità di 280 euro circa . Ho tre figli minori; ho fatto un udienza per divorzio ed il presidente del tribunale di rovigo ha dato disposizione che io devo versare 350 euro di mantenimento .... Essendo che vivo solo con quella pensione e accompagnatoria di 500 euro È giusto quello che mi è stato chiesto visto che mi risulta che per la legge io sono esente da questo obbligo visto il mio non reddito . Vorrei solo sapere se ho ragione, in tal caso mi manda il codice di legge dove fa riferimento l’esenzione al versare il mantenimento visto che la mia pensione in ogni caso è impignorabile . Grazie
D.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Salve,
l'obbligo al mantenimento del coniuge affetto da disabilità, nei confronti dell’altro coniuge, assume rilievo, sempre, avendo riguardo  alla situazione reddituale e in particolare alla condizione di autosufficienza economica. Non vi è alcuna norma legislativa che “esonera” dal versamento al mantenimento della moglie.
Esistono soltanto pronunce giurisprudenziali, e soprattutto interpretazioni di diritto di alcuni operatori del diritto, che valutando l’esistenza una oggettiva diminuzione reddituale, e analizzando il contesto di vita del soggetto affetto da disabilità, concedono la possibilità di ridurre equamente l’importo.
Nel caso specifico appare alquanto iniquo un versamento del mantenimento per la somma suindicata, poiché la sua malattia coinvolge aspetti di vita che necessariamente devono fare i conti con spese fisse e variabili importanti.
Si evidenzia come l’indennità di accompagnamento, è riconosciuta infatti per agevolare anche economicamente il disabile, favorendo l’acquisto o l’assunzione di persone, che agevolino la vita stessa.
Pertanto, non entrando in merito della questione legale, riguardante i dettagli, che non conosco, della separazione e in ultimo del divorzio, con la vita dei vostri figli, non le indico articoli di legge, ma le suggerisco di recarsi presso uno studio legale per la tutela dei vostri diritti, richiedendo un intervento importante per la rinegoziazione dei termini in sentenza.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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Buongiorno gent.mo Avv. 
dopo innumerevoli richieste sulla rete , spero che almeno Lei possa risolvermi questo delicato quesito che  riguarda il reddito  , relativo a lavoro autonomo, da considerare per non superare il  limite max (16.532  €)   della pensione di inv. Civile cod  044 -  prestazioni per invalido civile  (inv. 100%).
Nel mio caso particolare  , essendo  un lavoratore  autonomo iscritto al regime forfetario, volevo chiedere se il reddito che occorre considerare per rispettare tale limite max , sia quello (quadro LM 36 ) della dich. Redditi  e cioè quello che si ottiene applicando al reddito lordo realizzato  un coeff. di redditività riduttivo (nel mio caso 78% )  e  successivamente allo stesso detraendo ulteriormente i contributi previdenziali .
Le imposte che in effetti  verso all’erario (15%)  si applicano a tale valore .
Esempio : reddito lordo 10.000 €  reddito per attività (lib. professionisti) 10.000 X 78% = 7800 € .
A questo sottraggo i contr. Previdenziali  (es. 1500 €) e dunque 7.800-1500=6300 € . Le tasse erariali da versare allo stato  sono infatti il  15% di 6300.
Ai fini del reddito di  invalidità viene considerato  sempre questo valore ( 6.300 €)? Spero sentitamente che mi possa risolvere questo particolare quesito.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e cortesia.
S.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile S.;
 il quadro di riferimento in questione sul Modello Unico, è l’LM2 Totale componenti positivi.
Questo quadro non deve superare lo scaglione di riferimento dei limiti reddituali. Anche se è in regime forfettario, il reddito dimostrabile ai fini fiscali e previdenziali, è al lordo delle imposte.
A parere dello scrivente non è il quadro relativo al reddito netto da tenere in considerazione, ma soltanto il reddito lordo comprensivo delle imposte.
Stante la tecnicità del quesito proposto, la invito, tuttavia, a recarsi presso un caf-patronato, al fine di ottenere maggiori delucidazioni in merito.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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Ho uno scooter elettrico fornitomi dalla asl posso sostituirlo a mie spese?
F.

La risposta dell'esperto

Buongiorno F.,
se lo scooter le è stato fornito dalla ASL è di proprietà della ASL, lei ce l'ha in comodato d'uso e non può assolutamente venderlo, nulla le vieta però, di acquistarne uno a spese sue e restituire quello in suo possesso al legittimo proprietario, la sua ASL.
Saluti, Massimo

Massimo Laterza - Disabili Abili

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Buongiorno!
Volevo sapere quanta differenza fa avere la seduta 1 cm più stretta o più larga di quanto dovrebbe essere. Attualmente ho una superleggera con seduta da 38, ma a causa della conformazione di casa ho bisogno di acquistare una sedia a rotelle, da usare esclusivamente in casa, e mi sto orientando nella ricerca di qualcosa di usato, che però non è detto sia disponibile proprio nella misura di seduta precisa, per cui volevo sapere se un cm in più o in meno influiscono poco o molto, grazie
E.

La risposta dell'esperto

Buongiorno E.,
la differenza tra avere la seduta più stretta o più larga di qualche centimetro è soggettiva, alcune persone vogliono avere la carrozzina estremamente aderente al corpo, praticamente cucita addosso, molte altre persone invece, preferiscono stare "comodi" ovvero avere un pò di spazio in più per avere per essere più liberi nei movimenti. Ai fini di utilizzo della carrozzina non importa averla più o meno stretta, si deve sentire a suo agio lei, essere in seduta confortevole per tutta la giornata sicuramente aiuta.

Buona giornata, Massimo
Massimo Laterza - Disabili Abili

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Buongiorno, ho letto un post nel sito dove si parla di carrozzine con poggiatesta per il trasporto disabile e ho letto la normativa inserita nella sua risposta.
Ma non capisco se è obbligatorio o solo consigliato. Lavoro in un centro diurno e trasportiamo anche disabili in carrozzina, se è obbligatorio ci saranno anche delle sanzioni per il "non rispetto" immagino.
Inoltre per un periodo a fianco della carrozzina con disabile hanno messo un'altra carrozzina vuota che fungeva da sedile per l'accompagnatore , ancorata e con cinture di sicurezza, ma senza poggiatesta.
G.

La risposta dell'esperto

Buongiorno G., per quanto riguarda la sua domanda, le consiglio sinceramente di rivolgersi ad una delle tante aziende che fa allestimenti auto per trasporto disabili dove saranno certamente più ferrati sui mille cavilli che le leggi regolamentano il trasporto dei disabili.
Massimo
Massimo Laterza - Disabili Abili