- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
NB: Le disposizioni di cui al presente decreto sono state soppresse dall'articolo 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
All'articolo 9 la Legge stabilisce l'erogazione da parte dello Stato di contribuiti a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e/o coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti.
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
Oggetto: "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
- Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i concetti di accessibilità, visibilità e adattabilità: criteri progettuali che discriminano in maniera precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie abitative.
Per quanto riguarda nello specifico i servizi igienici il decreto definisce in maniera dettagliata i minimi dimensionali che devono essere rispettati; in oltre definisce anche alcuni altri criteri generali da seguire:
- Devono essere garantite le manovre di una sedia a rotelle necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
- Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a rotelle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice.
- Deve essere garantito lo spazio necessario per l'accostamento frontale al lavabo che deve essere del tipo a mensola.
- Devono essere dotati di opportuni corrimano e di un campanello d'emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
- Dare preferenza a rubinetti con manovra a leva.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
Per quello che riguarda i servizi igienici questo decreto rimanda al D.M. 236/89 e stabilisce che deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
- 19/04/2010 13:36 - bagni disabili - forum
- 15/04/2010 11:01 - bagni disabili - approfondimenti
- 15/04/2010 10:59 - bagni disabili - ausili consigliati
- 15/04/2010 10:57 - bagni disabili - tipologie ausili
- 15/04/2010 10:52 - bagni disabili - caratteristiche ausili
- 15/04/2010 10:45 - bagni disabili - misure ideali
Vuoi commentare questo articolo?
Registrati alla Community di Disabili.com per avere un account gratuito o accedi se sei già membro.
Aggiungi un commento
Giovedì 15 Aprile 2010 11:15









x raggiungere un obiettivo . ringrazio fin d'ora le persone
che dimostreranno interesse a aiutarmi. oreste
un caro saluto
una grande cazzata questa legge
per la sostituzione di una vasca da bagno normale con una accessibile dovrebbe aver diritto ad un contributo economico sulla base della legge 13/89 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Qui sopra trova il link al testo completo