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Speciale WELFARE 2008



a cura di Roberto Bonaldi

La Finanziaria 2008

Misure in materia di lavoro


La legge 68/1999, punto di riferimento per il diritto al lavoro dei disabili, è sottoposta dalla Finanziaria 2008 ad un aggiornamento in alcuni suoi punti. Tre gli ambiti sottoposti a revisione:
- le convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo, anche di natura temporanea e con finalità formative;
- gli incentivi alle assunzioni;
- l'esclusione pressoché totale dell'obbligo all'assunzione di disabili nell'ambito del settore edile.


Le convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile

L'articolo 12 della legge 68/1999, inerente le "Cooperative sociali", si arricchisce di ulteriori "soggetti ospitanti", ai quali i datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio affidano le commesse di lavoro. I soggetti diventano dunque:
- le cooperative sociali;
- imprese sociali, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006;
- disabili liberi professionisti;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione

Lo stesso articolo 12, inoltre, è sottoposto a "sdoppiamento":
- la definizione "Cooperative sociali" diventa "Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative";
- si aggiunge inoltre l'art. 12-bis, denominato "Convenzioni di inserimento lavorativo"

Nel primo caso, il datore di lavoro stipula una convenzione attraverso la quale colloca temporaneamente il lavoratore disabile presso un'azienda, e più in generale, un soggetto "ospitante".
Di fatto, il lavoratore viene assunto dal datore di lavoro, ma viene ospitato in un contesto in cui può esprimere al meglio le sue capacità professionali.
I soggetti ospitanti ricevono dai datori commesse di lavoro per una quota in grado di sostenere i costi per la gestione dei lavoratori disabili (retributivi, contributivi, assistenziali, e finalizzati all'integrazione nella struttura).
Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, può essere impiegato un solo lavoratore disabile.
Nel caso di più di 50 dipendenti, tenendo come riferimento la disposizione per cui questi soggetti devono assumere una quota di disabili pari al 7% dell'organico, le assunzioni tramite convenzione non possono superare il 30% di questa percentuale.
La durata della convenzione è di 12 mesi, eventualmente prorogabili di altri 12 dai Sevizi per l'impiego.

L'introduzione dell'art. 12-bis porta a parlare anche di "Convenzioni di inserimento lavorativo".
Diversamente dal caso precedente, l'inserimento in questione non ha finalità lavorative e formative, ma prevede un inserimento lavorativo vero e proprio.
Più nel dettaglio, il lavoratore disabile non viene assunto dal datore di lavoro soggetto all'obbligo di collocamento, ma dal soggetto ospitante che gode delle prestazioni.
I soggetti disabili a cui è riservato questo genere di convenzione sono coloro che presentano "particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario".
I soggetti ospitanti sono quelli indicati dall'art. 12, esclusi però i disabili liberi professionisti.
Nel caso di più di 50 dipendenti, i lavoratori disabili avviati tramite questa convenzione sono pari al 10% della quota riservata del 7% dell'organico.
In caso di imprese con meno di 50 dipendenti, le quote variano: può essere infatti assunto un disabile nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti; la cifra sale invece a 2 disabili in quelle tra 36 e 50 dipendenti.
La stipula della convenzione prevede anche la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo del soggetto disabile.
La commessa di lavoro destinata dal datore al soggetto ospitante non deve essere inferiore all'ammontare degli oneri previsti dal Contratto di lavoro, nonché ai costi previsti dal piano personalizzato di inserimento lavorativo.
I trattamenti retributivi, contributivi e assistenziali spettano al soggetto ospitante.
E' prevista un'attività di monitoraggio e di certificazione del corretto svolgimento della Convenzione; a questa azione sono preposti appositi Organi di vigilanza.
La convenzione ha una durata minima di tre anni; al suo termine, il datore di lavoro può prorogarla per altri due anni, oppure assumere direttamente il lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato, attraverso chiamata nominativa.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, "il datore di lavoro può ricorrere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità previste".


Incentivi alle assunzioni

Previsti dall'art. 13 della legge 68/1999, gli incentivi restano invariati sotto l'aspetto economico.
Rimane dunque valido il rimborso forfettario parziale di spese quali: la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato ai dipendenti con disabilità superiore al 50%; la rimozione delle barriere architettoniche; la disposizione di tecnologie di telelavoro.
Sul fronte delle agevolazioni sui contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando la consueta distinzione relativa al grado e alla tipologia di menomazione che il dipendente disabile deve presentare, si segnalano invece delle modifiche.
E' infatti previsto un contributo massimo all'assunzione pari al 60% del costo salariale per i dipendenti che presentano disabilità quali: una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; minorazioni annoverate dalla 1° alla 3° categoria indicate nelle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ex Dpr n. 915/1978; handicap intellettivo indipendentemente dalle percentuali di invalidità.
Il contributo massimo cala al 25% nel caso nel caso di lavoratori con disabilità quali: una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; minorazioni annoverate dalla 4° alla 6° categoria  indicate nelle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ex Dpr n. 915/1978.
In entrambi i casi, per l'erogazione del contributo devono comunque sussistere specifici requisiti: l'assunzione a tempo indeterminato; l'effettuazione dell'avviamento nell'anno antecedente l'emanazione del provvedimento di riparto delle risorse; la verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, se prevista, la realizzazione del periodo di prova con esito favorevole.
Si precisa che i contributi sono previsti potenzialmente, perché dipendenti dalla disponibilità dell'apposito Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
Istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il 2008 e per gli anni successivi la quota destinata ai benefici ammonta a 42 milioni di euro.
Tale fondo deve essere ripartito tra Regioni e Province autonome in proporzione alle richieste presentate e ammesse sulla base di criteri determinati dal Ministero stesso.


Lavoratori disabili e settore edile

Al comma 53 dell'art. 1, la Finanziaria 2008 dichiara che, per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto, i datori di lavoro del settore edile non sono tenuti al collocamento obbligatorio di disabili in funzione dell'organico aziendale.
Una disposizione, questa, pensata molto probabilmente per ridurre i potenziali pericoli e le difficoltà di inserimento finora riscontrate nel settore dai lavoratori disabili.


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La Finanziaria 2008 interviene anche sull'art. 13, legge 118 /1971 inerente l'assegno mensile per chi presenta una capacità lavorativa molto elevata.
In precedenza, l'ottenimento del beneficio dipendeva dalla presenza di due requisiti: avere una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, e dimostrare che, pur essendo iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio, non si era collocati in un posto di lavoro adeguato alla specifica disabilità.
Con la Finanziaria, invece, da una parte cambia l'importo dell'assegno, pari dunque a 242,84 Euro, da conferire per 13 mensilità; dall'altra, il diritto all'ottenimento dell'assegno spetta a chi non lavora e per il tempo in cui si trova in questa condizione non lavorativa.
Inoltre, non è più necessario confermare entro il 31 marzo di ogni anno alla Prefettura e al Comune la permanenza nelle liste per il collocamento obbligatorio.
In alternativa, si può consegnare annualmente una dichiarazione sostitutiva all'Inps.

Relativamente al collocamento obbligatorio, il diritto viene esteso anche agli orfani,  oppure al coniuge superstite, di chi è morto al lavoro o è deceduto a causa dell'aggravamento di mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Cambia inoltre la legge 123 del 2007 riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzare attraverso la definizione di progetti formativi e il finanziamento degli investimenti su salute e sicurezza al lavoro affidati all'Inail.
L'attuale sistema di sovvenzione viene dunque sostituito dall'erogazione di una somma pari a 50 milioni di Euro l'anno a partire dal 2008.

Presso il Ministero per la solidarietà sociale è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese", con una dotazione di 1,25 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010.

Nello stato di previsione del ministero del Lavoro, invece, è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare su "previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007.
Sono così previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012.

Presso l'Inail, invece, è istituito un Fondo per le vittime dell'amianto, destinato a chi ha contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax".
In caso di morte, le quote vengono destinate agli eredi.

La Finanziaria, inoltre, prevede fondi per l'indennizzo dei danni di chi ha contratto infermità o patologie tumorali dovute all'esposizione e all'uso di proiettili all'uranio impoverito o con esplosione di materiale bellico.
Per la bonifica delle aree militari, inoltre, è prevista la spesa di 10 milioni di Euro per ogni anno dal 2008 al 2010.

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