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SPECIALE TRUST DISABILI
UNA TUTELA PER IL DOPO DI NOI

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TRUST E FISCO

Dal punto di vista fiscale, il trust è regolato dalla modifica apportata dalla Legge Finanziaria del 2007 all'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si stabilisce in particolare che il trust è un soggetto passivo ai fini dell’Ires, l’imposta sui redditi delle società.
Ai fini fiscali, la legge distingue fra trust trasparenti e opachi.
Nei trust trasparenti i beneficiari sono individuati, il reddito dunque sarà imputato a loro e qualificato in capo a questi come reddito di capitale.
Nei trust opachi, non ci sono beneficiari individuati, il reddito sarà quindi imputato in capo al trust, e qualificato come reddito d’impresa – nel caso di trust commerciali – o delle altre diverse categorie (esempio, reddito della persona fisica) in caso di trust non commerciale.
Ci sono poi casi di trust al contempo trasparenti e opachi: in questi, parte del reddito è assegnata ai beneficiari, mentre un’altra parte è accantonata a capitale. In tale situazione, la quota assegnata ai beneficiari viene tassata in capo a questi, secondo le regole dei trust trasparenti, mentre quella accantonata a capitale segue i principi dei trust opachi.

Dal punto di vista impositivo, il trust si divide in quattro momenti: atto istitutivo, atto dispositivo, eventuali operazioni eseguite durante la vita del trust, e infine il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Per l’atto istitutivo è prevista un’imposta fissa di registro pari a 168 Euro.
C’è poi l’atto dispositivo, corrispondente al trasferimento dei beni nel trust. Questo momento è soggetto alle imposte di successione e donazione. Nella determinazione delle aliquote, bisogna considerare il rapporto tra disponente e beneficiario.
Se il beneficiario è disabile, è prevista una franchigia pari a 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela.
Nel caso di beni immobili, si applicano le imposte ipotecarie e catastali in maniera proporzionale (2% per le imposte ipotecarie, e 1% per quelle catastali)
Esente dall’imposta è il trasferimento, a favore del discendente, di aziende o rami di esse, o quote sociali o azioni, purché il discendente mantenga su esse un controllo non inferiore ai cinque anni.
Per quanto riguarda le operazioni che il trustee può svolgere durante la vita del trust, sono previste imposizioni autonome, in base al tipo di operazione e agli effetti giuridici derivanti.
C’è poi l’atto relativo al trasferimento dei beni ai beneficiari: per questa fase non è prevista imposizione indiretta.


***ATTENZIONE: Vi invitiamo a consultare le novità rispetto alle agevolazioni sui Trust disabili, introdotte con la legge n. 112 del 22 giugno 2016 (Legge sul Dopo di noi) a questa pagina ***

 

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