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SPECIALE TRUST DISABILI
UNA TUTELA PER IL DOPO DI NOI

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STRUTTURE DEL TRUST

Punto fermo nella costituzione di un trust è la necessaria presenza del trustee. Per il resto, può assumere diverse conformazioni.

Di solito si distinguono i trust espressamente istituiti da quelli non espressamente istituiti.
I primi nascono dalla dichiarazione di volontà del disponente, attraverso lo specifico atto, stabilendo così la struttura che deve assumere il trust.
I secondi invece non si creano per volontà del disponente, ma si istituiscono per disposizione di legge.

Ci sono poi i trust dinamici e quelli statici.
Nei trust dinamici, il disponente trasferisce un diritto al trustee, a vantaggio del beneficiario.
Nei trust statici, invece, coincidono le figure di disponente e trustee. Il disponente, infatti, è titolare di un diritto di cui si dichiara fiduciario, a favore del soggetto da tutelare.

Si indicano come trust di scopo quelli nei quali manca un beneficiario definito. In questa circostanza, il disponente trasferisce un diritto con l’intento che venga raggiunto uno specifico scopo. Questo deve costituire un beneficio per la collettività o per la maggior parte di essa.

Esistono poi i trust collettivi: è il caso tipico che prende avvio da un gruppo di genitori di disabili seguiti da un ente assistenziale. Rispetto a un trust singolo, questa soluzione appare più semplice nella gestione, ottimizzando il riparto dei costi tra i genitori.
I familiari, nella veste di disponenti, costituiscono il trust prevedendo la possibilità di ingresso anche per altre persone nel ruolo di disponente, purché accettino le condizioni indicate nell’atto di istituto.
Un trustee professionale si occupa di amministrare i beni in trust. Il patrimonio complessivo viene diviso in comparti, uno per ogni persona disabile beneficiaria. In ogni comparto, il genitore del disabile immette i beni necessari all’autonomia del proprio caro, e che possono essere eventualmente a disposizione dell’ente assistenziale.
Nell’atto istitutivo si può aggiungere una clausola con cui indicare, alla morte del disabile, il beneficiario finale del fondo, che può essere l’ente assistenziale o altra istituzione simile.

Un trust può essere qualificato anche come ONLUS: lo stabilisce un intervento dell’Agenzia del Terzo Settore. Per ottenere la qualifica, il trust deve rispettare delle condizioni.
Nell’atto istitutivo deve esserci la clausola di irrevocabilità “al fine di garantire l’effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale".
Il disponente non deve rientrare tra i beneficiari.
Se il trust perde la qualifica di ONLUS, il patrimonio dovrà essere trasferito ad altra ONLUS ai fini di pubblica utilità, previo parere dell'Agenzia per il Terzo Settore.
L’acronimo ONLUS deve comparire nella denominazione del trust.

Nel caso particolare di trust che prende avvio dopo la morte del genitore, si distinguono due situazioni.
Nel caso di trust testamentario, questo viene istituito dal disponente attraverso il proprio testamento, indicando il beneficiario, il trustee, i beni da conferire nel trust, e le modalità operative.
Nel caso di trust dormiente, questo viene istituito dal beneficiario attraverso un accordo "inter vivos", ma si attiva solo dopo la morte del beneficiario stesso.
Il trust dormiente si può configurare in due modi.
Nel primo caso, dopo l’istituzione del trust, non viene trasferito alcun bene. Il trasferimento si ha dunque dopo la morte del beneficiario. Nel frattempo, però, sono già indicati il contenuto, i soggetti coinvolti, gli scopi e le finalità del trust.
In alternativa, i beni vengono conferiti nel trust fin dalla istituzione, ma il beneficiario potrà goderne solo dopo la morte del disponente.
Per i trust vige il divieto di patto successorio.

 

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