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I chiarimenti INPS su termine ultimo per la presentazione delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità di reddito di cittadinanza

E’ agli sgoccioli la misura del reddito di cittadinanza, che cesserà di esistere a partire dal 1 gennaio 2024, come previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318.

A partire dal 1 gennaio 2024, per gli aventi diritto (tra i quali vengono incluse le persone con disabilità, ndr) verrà attivata una nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale: lAssegno di inclusione, introdotto dal "Decreto Lavoro 2023" in sostituzione del Reddito di cittadinanza.

IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE
Questo significa che per tutti, anche coloro che stanno attualmente fruendone, il beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche se non fossero ancora trascorse le 18 mensilità previste dalla normativa, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023, precisa l’INPS.

VALIDITA' DELLA CARTA RDC
Poiché il beneficio termina il 31 dicembre, la Carta Rdc, nella quale vengono accreditati gli importi, resterà valida per i primi mesi del 2024, per consentire di spendere gli importi accreditati.

ENTRO QUANDO PRESENTARE NUOVE DOMANDE
Considerando pertanto la data di cessazione della misura, il fatto che l’erogazione del beneficio avviene dal mese successivo alla richiesta, si potranno presentare nuove domande di Reddito di Cittadinanza solo entro la data del 30 novembre 2023.
Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v.

 SETTIMA MENSILITÀ E ALTRE DATE DI PAGAMENTI
Il 30 novembre 2023 è anche il termine per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità. INPS avvisa che, tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta,  verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

 ARRETRATI E SOSPESI
Sempre nelle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

Per approfondire:

Messaggio INPS numero 4179 del 24-11-2023

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Redazione

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