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L’INPS ha pubblicato un documento con alcune FAQ relative ai casi di maggiorazione dell’assegno unico e universale per i figli: a chi spetta, quanto si prende, in quali casi fare domanda

L’assegno unico universale per figli a carico è una misura di sostegno alle famiglie, che spetta ai nuclei con figli dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni, e senza limiti di età per i figli con disabilità (qui il calendario dei pagamenti dell’assegno unico, ndr).
Ogni anno gli importi spettanti dell’assegno unico e universale vengono adeguati, insieme alle soglie ISEE,
in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Inoltre, l’importo spettante varia in base ad alcuni parametri relativi la composizione familiare e la situazione economica della famiglia, ovvero:
·        alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
·        all’età e al numero dei figli;
·        alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
Sono quindi previste anche delle maggiorazioni all’importo dell’Assegno Unico e Universale, in presenza di determinati requisiti o in particolari situazioni, tra le quali la presenza di disabilità nel figlio.
INPS precisa che la maggiorazione spetta:
·        per ciascun figlio successivo al secondo;
·        per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;
·        per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro
·        per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
·        per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;
·        per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;
·        per i nuclei familiari con quattro o più figli;
·        per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito nel corso del 2021 l'Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.
·        nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa di detta maggiorazione.


A QUANTO AMMONTA LA MAGGIORAZIONE?
La maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico e Universale varia secondo le tipologie dei nuclei familiari e del tipo di maggiorazione.
Per il 2023 gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:
·        per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 91,90 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 euro. L’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 16,20 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240,00 euro (si veda Tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23);
·        per ciascun figlio di età inferiore ad un anno l’importo dell’AUU, calcolato sulla base del valore ISEE, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
·        Per i nuclei familiari con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023), spetta un incremento nella misura del 50% per ciascun figlio;
·        per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento dei 21 anni gli importi spettanti a titolo di AUU (determinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente) vengono maggiorati di una somma pari a:
- 113,50 euro mensili in caso di non autosufficienza,
- 102,70 euro mensili in caso di disabilità grave
- 91,90 euro
mensili in caso di disabilità media;
·        per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione fissa pari ad €. 21,60 per ciascun figlio;
·        nel caso di nuclei familiari beneficiari di AUU con almeno quattro figli, la norma prevede una maggiorazione forfettaria pari a 150 euro mensili per nucleo;
·        se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro la maggiorazione prevista per ciascun figlio minore ammonta a 32,40 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 per poi ridursi gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23; per livelli di ISEE superiori a 43.240,00 euro detta maggiorazione non spetta;
·        l’ammontare della maggiorazione compensativa di natura transitoria eventualmente spettante, prevista in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000, che abbiano effettivamente percepito, nel corso 2021, l’ANF in presenza di figli minori verrà calcolata dall’INPS, secondo le modalità stabilite all’art. 5 del D.lgs. 230/2021; tale maggiorazione, eventualmente spettante, viene calcolata per intero nell’anno 2022, per 2/3 nell’anno 2023 e per 1/3 nell’anno 2024 fino a febbraio del 2025. A decorrere dal 1° marzo 2025 la maggiorazione non spetta più.

Per gli importi, è possibile consultare l’allegato 1 della Circolare INPS numero 41 del 07-04-2023 contenente una tabella con importi dell'assegno unico, in relazione all'Isee 2023. Ricordiamo, inoltre, che l’INPS ha messo a disposizione un simulatore di calcolo che permette di verificare, in base ai propri dati, l’importo cui si potrebbe avere diritto.

 
COSA FARE PER AVERE LA MAGGIORAZIONE
Le maggiorazioni degli importi dell’Assegno Unico e Universale previste dalla norma non sono tutte automatiche: per alcune tipologie è infatti necessario compilare e/o spuntare l’apposito campo all’interno della domanda.
I casi in cui, per ottenere la relativa maggiorazione, occorre fare specifica dichiarazione, compilando gli appositi campi sono i seguenti:
·        presenza di figlio con disabilità nel nucleo familiare;
·        avere un ISEE non superiore a 25.000 euro e che nel corso del 2021 il nucleo familiare ha percepito l’Anf in presenza di figli minori;
·        entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro;
·        presenza nel nucleo familiare, secondo le regole ISEE, di eventuali ulteriori figli a carico non beneficiari di AUU.

RICHIESTA DI MAGGIORAZIONE E ARRETRATI

Nel caso in cui si abbia modificato successivamente la domanda di AUU, aggiungendo il diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori, si segnala che questa non ha effetto retroattivo, per cui non spettano anche gli arretrati.

MAGGIORAZIONE PER GENITORE VEDOVO
Il vedovo ha diritto a tutte le maggiorazioni previste dalla legge, ove spettanti. La maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro spetta al genitore vedovo, a partire dal primo giugno 2023, a condizione che al momento della presentazione della domanda l’altro genitore risulti deceduto da non più di 5 anni e al momento del decesso fosse lavoratore o pensionato, ferma restando la presenza degli altri requisiti per ricevere l’AUU. Si ricorda che la norma produce effetti esclusivamente sulle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia altresì prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”.

MAGGIORAZIONE PER RAGAZZA MADRE
La ragazza madre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente può richiedere tutte le maggiorazioni spettanti, ad eccezione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.

 
Per approfondire

FAQ INPS maggiorazioni assegno unico universale

Assegno unico universale: non serve ripresentare domanda ma bisogna rinnovare l’ISEE entro febbraio

Redazione

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