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All'interno del Quadro E tutte le voci di detrazione e spese per i disabili

A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, oltre a quello "classico", un modello di 730 precompilato, disponibile all'interno di un'area riservata a ciascun utente sul sito dell'Agenzia, contenente una parte delle informazioni reddituali e fiscali relative a ciascun cittadino.
In particolare, per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta;
- i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate, tra cui quelli relativi alle spese sanitarie e relativi rimborsi, agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali, ai contributi versati per i lavoratori domestici, ai bonifici effettuati nell’anno 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio,i dati dei terreni e dei fabbricati,gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Il contribuente che intenda presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati. A questo punto, se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche. Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.
Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

In caso di persona disabile, sia che scelga il modello standard sia che opti per quello precompilato, il contribuente dovrà prestare particolare attenzione alla compilazione del Quadro E, relativo ad oneri e spese, per essere certo di fruire appieno delle agevolazioni che la legge italiana prevede. Nel Quadro E vanno infatti inserite le spese in favore dei soggetti disabili sostenute nell’anno 2015 che consentono di ridurre il carico fiscale mediante il riconoscimento di una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.

Partendo dalla riga E3, "Spese sanitarie per disabili", dovrà essere indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:
- per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Per queste spese la detrazione 19% spetta sull’intero importo sostenuto.

In corrispondenza della riga E4, "Spese veicoli per disabili", dovranno essere indicate le spese sostenute per l’acquisto di vetture specializzate e, in particolare:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) e per una sola volta in un periodo di quattro anni. La detrazione può essere ripartita anche in quattro quote annuali di pari importo e in tal caso nella riga E4 va indicato l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Le righe E5 ed E81 sono destinate alle detrazioni, rispettivamente per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per non vedenti. Per l'acquisto del cane guida la detrazione del 19% spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. Esclusivamente al soggetto non vedente, nel rigo E81, spetta la detrazione per il mantenimento del cane guida stabilita forfettariamente in 516,46 euro.

Alla riga E8, "Altre spese", i sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) dovranno indicare le spese sostenute per servizi di interpretariato. Per queste ultime è prevista la detrazione del 19%.

Infine, tra gli oneri deducibili (riga E25, "Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità") si segnalano le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. La deduzione compete per l’intero ammontare della spesa senza alcun limite, anche se gli importi sono stati sostenuti nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Riguardo a queste ultime, occorre precisare che:
- a differenza delle spese mediche sostenute per soggetti non disabili le prestazioni sanitarie devono sempre essere accompagnate da prescrizioni mediche;
- restano deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte del medico le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare Agenzia entrate n. 19/E/2012);
- in caso di ricovero presso un istituto di cura di una persona con disabilità è possibile detrarre le relative spese limitatamente alla parte riguardante le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

PER APPROFONDIRE:
Modello di 730 (fonte Agenzia delle Entrate)

Istruzioni per la compilazione del 730 (fonte Agenzia delle Entrate)

In disabili.com:
Compilazione Modello 730 e spese disabilità

Speciale Legge 104

Alessandra Babetto

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