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Domande aperte per il bonus psicologo dal 18 marzo al 31 maggio 2024: ecco chi può richiederlo e come fare

Torna il Bonus psicologo, ovvero il contributo per sostenere le spese per partecipare a sessioni di psicoterapia. A definirne i tempi di presentazione della domanda, l’importo del bonus, le tempistiche entro il quale spenderlo e l’entità del fondo che viene ripartito tra ciascuna regione, sia per l’anno 2023 che per ‘anno 2024, è il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.

Vediamo quindi quanto previsto, anche sulla base delle indicazioni presenti nella circolare INPS 15 febbraio 2024, n. 34, che fornisce le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.

DI COSA SI TRATTA
Innanzitutto ricordiamo che con il termine “bonus psicologo” si intende un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia che devono essere fruite per sedute da svolgere nel 2024/2025  presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. L’importo erogabile per ciascuna persona varia a seconda dell’ISEE del richiedente, e può arrivare fino ad un massimo di 1.500 euro.

REQUISITI
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità.
Possono richiederlo persone:
·        residenti in Italia;
·        con un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

A QUANTO AMMONTA
Come detto, il contributo viene modulato in base all’ISEE del richiedente, e comunque fino ad un massimo di 1.500 euro a persona. L’importo massimo erogabile viene quindi così valutato:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

TEMPISTICHE
La domanda potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center dell’INPS. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.
L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande, dopo di che vengono stilate le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari.
Per usufruire del bonus il beneficiario dovrà utilizzare entro 270 giorni il codice univoco ricevuto dall'INPS, per le sedute da svolgersi nel 2024/2025. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

PRESENTARE DOMANDA
Per presentare domanda, attraverso
servizio online o Contact center dell’INPS, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità.
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
A tale proposito si ricorda che si hanno trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le tre modalità alternative:
1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

PER APPROFONDIRE:

CIRCOLARE INPS

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