Le eccezioni all’obbligo dei lavoratori dipendenti del settore privato di essere reperibili per le visite di controllo in caso di malattia riguardano anche persone con invalidità
Sul fronte lavoro segnaliamo l’entrata in vigore, dallo scorso 22 gennaio, del Decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Si tratta di una novità riguardante l’obbligo, per i lavoratori dipendenti privati che siano in malattia, di essere reperibili in caso di visite fiscali. Il decreto, nell’articolo 1, elenca le tipologie di lavoratori che sono esclusi da questo obbligo.
Si tratta in particolare dei lavoratori la cui assenza per malattia è riconducibile a uno di due casi:
- Lavoratori che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita. In questo caso devono essere in possesso di relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti ciò
- Lavoratori in stati patologici sottesi o connessi alla loro invalidità riconosciuta (con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%).
Qui sotto il testo del Decreto, reperibile a questo link.
Visto, in particolare, l'art. 25 con il quale si dispone che con il decreto di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori, vengano individuate le ipotesi di esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato;
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
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Redazione