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Le eccezioni all’obbligo dei lavoratori dipendenti del settore privato di essere reperibili per le visite di controllo in caso di malattia riguardano anche persone con invalidità


Sul fronte lavoro segnaliamo l’entrata in vigore, dallo scorso 22 gennaio, del Decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Si tratta di una novità riguardante l’obbligo, per i lavoratori dipendenti privati che siano in malattia, di essere reperibili in caso di visite fiscali. Il decreto, nell’articolo 1, elenca le tipologie di lavoratori che sono esclusi da questo obbligo.
Si tratta in particolare dei lavoratori la cui assenza per malattia è riconducibile a uno di due casi:

- Lavoratori che abbiano patologie gravi che richiedono terapie salvavita. In questo caso devono essere in possesso di relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti ciò

- Lavoratori in stati patologici sottesi o connessi alla loro invalidità riconosciuta (con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%).

Qui sotto il testo del Decreto, reperibile a questo link
Visto, in particolare, l'art. 25 con il quale si dispone che con il decreto di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge  12  settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre 1983,  n.  638,  concernente  le  visite  mediche  di  controllo  dei lavoratori,  vengano  individuate  le  ipotesi  di  esenzione   dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato;

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
 
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilità i lavoratori  subordinati,  dipendenti  dai  datori  di lavoro  privati,   per   i   quali   l'assenza   è   etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    b)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta.
  2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare  da idonea  documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la  natura  della  patologia  e  la  specifica terapia salvavita da effettuare.
  3 Per beneficiare dell'esclusione  dell'obbligo  di  reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b),  deve  aver  determinato una  riduzione  della  capacità  lavorativa,  nella  misura  pari  o superiore al 67 per cento.


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Redazione

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