Menu

Tipografia

La L. 107/2015 specifica i dettagli dell’alternanza scuola-lavoro ma dedica poco spazio alla disabilità


Nei mesi scorsi, in vista dell’entrata in vigore delle norme applicative della L. 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, il MIUR ha inviato alle scuole una Guida operativa, con cui richiama le norme vigenti in materia e fornisce indicazioni sulla realizzazione dei percorsi formativi previsti.

La L. n. 107/15 – La cosiddetta Buona scuola prevede che a partire dal 2016 vengano stanziati 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza scuola-lavoro, ma non apporta grosse modifiche alle norme sul tema, pur prevedendo alcune specificazioni importanti, delle quali abbiamo già parlato. In particolare, ricordiamo che viene quantificato il numero di ore di effettuare in alternanza – da svolgere, eventualmente, anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche o all’estero –  e che i percorsi sono finalizzati ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Ricordiamo inoltre che tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali e ambientali. E’ prevista la definizione della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza, con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con gli indirizzi di studio. A decorrere dall’a. s. 2015/16 è istituto presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, contenente l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Il dirigente scolastico individua le imprese con cui stipulare le convenzioni e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.

LA GUIDA OPERATIVA – Si tratta di un documento vasto e innovativo, dal quale non pare emergere obbligo per le scuole di sottoscrivere convenzioni esclusivamente con i soggetti iscritti nel registro nazionale delle Camere di commercio. La mancata iscrizione, cioè, non precluderebbe la possibilità di accogliere studenti per esperienze di alternanza. In esso sono delineate le differenze tra apprendistato ed alternanza, intesa quale modalità per favorire l’incontro tra le vocazioni degli studenti e le richieste del mercato del lavoro. Essa dovrebbe essere una metodologia didattica per acquisire le competenze proprie di ciascun percorso di studi e, nell’arco di un triennio, diventerà obbligatoria per tutti gli studenti. Permane la preoccupazione che possa essere utilizzata per mascherare prestazioni lavorative gratuite e non appaiono molto chiare le modalità di co-progettazione paritaria tra scuola e soggetti ospitanti.

PERSONALIZZAZIONE E DISABILITA’ – Nei percorsi di alternanza è previsto che gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipino a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi. La personalizzazione dei percorsi riguarda sia gli studenti con difficoltà nel percorso scolastico, sia le cosiddette eccellenze. La personalizzazione riguarda inoltre le strutture ospitanti selezionate e la costituzione di gruppi di scopo, capaci di individuare le competenze dei singoli. È lasciata comunque alle singole istituzioni scolastiche la scelta di come individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti. La L. 107/15, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza, non fa alcun riferimento agli alunni con disabilità. Permane il rischio che, come già accaduto in passato, vi sia difficoltà da parte delle scuole e delle imprese ad accettare la presenza di alunni con disabilità, soprattutto se intellettiva o relazionale. Sarà quindi necessario che le scuole nel formulare le convenzioni pongano la massima attenzione alle modalità con cui gli alunni con disabilità dovranno partecipare, evitando esoneri o assegnazione ad imprese simulate o meramente virtuali.
Ci auguriamo che l’alternanza possa essere una concreta possibilità di esperienza significativa, di socializzazione e di relazione e, soprattutto, che possa concretizzare realmente un primo approccio alle realtà professionali e lavorative, in direzione di quel progetto di vita di cui si parla ormai da tempo.

APPROFONDIMENTI
Alternanza scuola-lavoro nella L. 107/15

In disabili.com
Inclusione lavorativa: non solo obbligo di legge

Tina Naccarato

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy