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ponte di new york Alcuni ricchi residenti dell'Upper East di New York si oppongono a un progetto di accessibilità perché rovina la loro vista sul fiume

Ok l'accessibilità, ma che ne sarà della nostra visuale della città? E' sintetizzabile così il pensiero di alcuni residenti del ricco quartiere dell'Upper East di New York, in risposta al progetto di installazione di una rampa per disabili sul ponte che collega l'81esima strada dell'Upper East Side al parco davanti al fiume, East River Park. L'opposizione a un progetto che dovrebbe facilitare la vita delle persone con disabilità viene quindi supportata con motivazioni riguardanti l'estetica e il panorama che, secondo gli abitanti della zona, ne verrebbe così compromesso.

A pubblicare la notizia è stato nei giorni scorsi il New York Post, che riporta, tra i commenti di alcuni dei residenti nel condominio di fronte al fiume, queste parole: "Abbiamo pagato milioni di dollari per stare qua e non vogliamo vederci la vista rovinata". Così un'altra residente: "Sembra una gabbia".
Ne parlano come di una "gabbia" perché il progetto prevede uno scivolo di 130 metri e una rete protettiva di due metri di altezza. Progetto che tra l'altro era già stato ostacolato dai residenti, che sono riusciti a farlo parzialmente spostare rispetto all'iniziale stesura.

Insomma, i residenti non ci stanno a perdere la bella vista per la quale hanno pagato un bel po' di soldi scegliendo di abitare lì. "Guardando fuori dalla finestra mi sentirei come un topo in gabbia" sono le parole di una giovane che vive nel palazzo dove un appartamento con quattro camere da letto costa 2,8 milioni di dollari.   

Guardando a casa nostra, cosa dice in Italia la legge per quanto riguarda interventi per migliorare fruibilità e accessibilità di edifici, che possono però alterarne la facciata (vedi rampe o ascensori esterni)? In questo caso nel nostro Paese la Suprema Corte, esprimendosi in fatto di decoro architettonico, nella sentenza Cass. 25/10/2012, n.18334 ha statuito che, se l'installazione dell'ascensore in condominio avviene per favorire un disabile o un anziano, è consentita ancorché comporti alterazione del decoro architettonico dell'edificio. Mentre, per quanto riguarda i permessi per effettuare tali lavori, trova applicazione l'art. 22 del dpr n. 380 del 2001, a norma del quale sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6. Su questo, si è espressa anche la Corte di cassazione con  la sentenza n. 38360 del 18 settembre 2013:  "A tale disposizione  si sovrappone oggi l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale consente che, per le opere soggette a d.i.a ordinaria, si proceda, in via semplificata, con s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività )".

In disabili.com:

Esperto barriere architettoniche

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Redazione


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