COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: LE NOVITA’
L’informativa sarà trasmessa solo per via telematica, le sanzioni saranno più severeIl Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008 stabilisce un nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio.
COSA CAMBIA - Le aziende con obbligo di assunzione sono tenute ad inviare a mezzo telematico il prospetto informativo con riferimento alla situazione occupazionale entro il 31 gennaio. L’obbligo non sussiste più nel caso in cui nell’anno appena terminato non si siano verificati cambiamenti delle situazione occupazionale tali da incidere sulla quota di riserva.
Il prospetto informativo deve contenere informazioni circa il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, i posti di lavoro e le mansioni disponibili.
Il nuovo provvedimento approva definitivamente il modulo per l’invio delle informazioni, la periodicità e le modalità di trasferimento dati, assicurando così l’omogeneità del sistema informativo. Il modulo deve essere trasmetto esclusivamente per via telematica, tramite un servizio reso disponibile dai servizi competenti. Il sistema rilascia una ricevuta di fine trasmissione con indicazione di data e ora di ricezione che attesterà l’adempimento della legge. Oltre al prospetto informativo vero e proprio il Decreto definisce i sistemi di classificazione (Allegato B) e il formato di trasmissione (Allegato C).
SANZIONI – Il ritardo di invio del prospetto informativo oltre il termine del 31 gennaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999. Si tratta di una sanzione amministrativa di 578,43 euro da maggiorarsi di 28,02 euro per ogni giornata di ritardo.
IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – La legge n. 68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro che collochino più di 15 dipendenti siano obbligati a riservare una quota delle proprie assunzioni a soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. Questa “quota di riserva” deve essere comunicata annualmente ai servizi per l’impiego ai fini del collocamento mirato.
Le liste delle aziende che devono rispettare l’obbligo di assunzione vengono vagliate dal personale dei Centro per l’impiego territoriale, il quale dispone delle liste di disoccupati del proprio territorio, con lo scopo di favorire l’assunzione delle persone con disabilità.
Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili la Legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati.
Le convenzioni prevedono l’impegno da parte dei datori di lavoro dell’assunzione al termine del programma. L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova. Esiste inoltre la possibilità di realizzare convenzioni con cooperative sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.
Per info:
Legge 133/2008
Il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008
L’invio del prospetto informativo:
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo/Pagine/default.aspx
Per approfondire:
LAVORO DISABILI
IL COLLOCAMENTO MIRATO
Ilaria Vacca
- 09/03/2011 00:01 - IL DIVERSAMENTE ABILE TRA SCUOLA E LAVORO
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Giovedì 02 Dicembre 2010 00:01










"b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;"
esiste ancora questa lettera nell'articolo articolo 1 della legge 68/1999? oppure è stato modificato? se esiste ed è valido perchè scrivete: "IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – La legge n. 68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro che collochino più di 15 dipendenti siano obbligati a riservare una quota delle proprie assunzioni a soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. "
Se è possibile interpretarvi: ma secondo Voi chi è un superstite del lavoro? o invalido del lavoro?
Perchè proprio Voi create ulteriori confusioni e consuetudini non opportune per quello che riguarda il collocamento obbligatorio?
cordiali saluti