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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: LE NOVITA’

 
 

lavoro disabiliL’informativa sarà trasmessa solo per via telematica, le sanzioni saranno più severe

Il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008 stabilisce un nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio.

COSA CAMBIA - Le aziende con obbligo di assunzione sono tenute ad inviare a mezzo telematico il prospetto informativo con riferimento alla situazione occupazionale entro il 31 gennaio. L’obbligo non sussiste più nel caso in cui nell’anno appena terminato non si siano verificati cambiamenti delle situazione occupazionale tali da incidere sulla quota di riserva.

Il prospetto informativo deve contenere informazioni circa il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il  numero e i  nominativi dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, i  posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Il nuovo provvedimento approva definitivamente il modulo per l’invio delle informazioni, la periodicità e le modalità di trasferimento dati, assicurando così l’omogeneità del sistema informativo. Il modulo deve essere trasmetto esclusivamente per via telematica, tramite un servizio reso disponibile dai servizi competenti. Il sistema rilascia una ricevuta di fine trasmissione con indicazione di data e ora di ricezione che attesterà l’adempimento della legge. Oltre al prospetto informativo vero e proprio il Decreto definisce i sistemi di classificazione (Allegato B) e il formato di trasmissione (Allegato C).

SANZIONI – Il ritardo di invio del prospetto informativo oltre il termine del 31 gennaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999. Si tratta di una sanzione amministrativa di 578,43 euro da maggiorarsi di 28,02 euro per ogni giornata di ritardo.

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – La legge n. 68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro che collochino più di 15 dipendenti siano obbligati a riservare una quota delle proprie assunzioni a soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. Questa “quota di riserva” deve essere comunicata annualmente ai servizi per l’impiego ai fini del collocamento mirato.

Le liste delle aziende che devono rispettare l’obbligo di assunzione vengono vagliate dal personale dei Centro per l’impiego territoriale, il quale dispone delle liste di disoccupati del proprio territorio, con lo scopo di favorire l’assunzione delle persone con disabilità.
Allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili la Legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati.
Le convenzioni prevedono l’impegno da parte dei datori di lavoro dell’assunzione al termine del programma. L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova. Esiste inoltre la possibilità di realizzare convenzioni con cooperative sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.

Per info:
Legge 133/2008

Il Decreto Ministeriale 2 novembre 2010, di attuazione della Legge n.133/2008

L’invio del prospetto informativo:
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo/Pagine/default.aspx

Per approfondire:

LAVORO DISABILI


IL COLLOCAMENTO MIRATO


Ilaria Vacca


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Commenti (4)
percentuali di invalidità
4 Martedì 20 Marzo 2012 15:26
Angelo62
Chiedo se è possibile delucidazioni in merito alla legge 68/1999 articolo 1 lettera B che riporto copiata in basso:

"b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;"

esiste ancora questa lettera nell'articolo articolo 1 della legge 68/1999? oppure è stato modificato? se esiste ed è valido perchè scrivete: "IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – La legge n. 68/1999 stabilisce che tutti i datori di lavoro che collochino più di 15 dipendenti siano obbligati a riservare una quota delle proprie assunzioni a soggetti disabili, con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. "
Se è possibile interpretarvi: ma secondo Voi chi è un superstite del lavoro? o invalido del lavoro?
Perchè proprio Voi create ulteriori confusioni e consuetudini non opportune per quello che riguarda il collocamento obbligatorio?

cordiali saluti
magazziniere
3 Martedì 26 Aprile 2011 18:03
ugo leo
qualsiasi anche per pulizie
ex vigilante
2 Lunedì 17 Gennaio 2011 14:59
PALADINO
il nostro amico a perfettamente raggione io ho 56 anni percentuale 60% ho avuto un embolia polmonare ed ho un filtro cavale al polmone diverse ernie discali una operata e ritornata ditemi cosa devo fare sono alla fame cerco peremnnemente lavoro nel mio settore ma nessuno mi da retta
La solita fregatura
1 Domenica 19 Dicembre 2010 17:28
sasso cosimo damiano
Questa legge è a favore delle imprese e non come si vuol far credere a nostro,io sono invalido al 60% normalmente iscritto nelle liste speciali e da circa 3 anni non riesco a trovare niente,sono idraulico e muratore ho 47 anni ditemi voi chi mi prende a lavorare e intanto io sono alla fame, le aziende preferiscono pagare la multa che è una somma cosi ridicola che farsi corico di un lavoratore invalido oppure bisogna essere parente o amico dell'amico.Maledico il giorno che ho presentato la domanda di invalidità doveva essere tutto più semplice e invece è stato l'inizio della mia fine.


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