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Gentile Avvocato, volevo sapere se a livello legislativo l'utilizzo dei permessi per assistenza al genitore L.104/92 incide sulla produttività (in decurtazione). Il quesito è posto per una dipendente della nostra azienda ospedaliera che si è ritrovata decurtata la produttività. Facendo ricerche su internet è stato chiarito esclusivamente che i permessi per la legge 104 non incidono né sulla 13^ ne sulle ferie..ma per la produttività? Grazie se mi vorrà rispondere. Cordiali saluti.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Salve, da una ricerca effettuata on line, le evidenzio che la legge di conversione del Decreto Legge 112/2008 e la Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica incidono negativamente anche sulle retribuzione dei lavoratori che si avvalgono dei permessi mensili per l’assistenza di persone con handicap grave.
La disposizione riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Sono, considerate assenze, i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave. Le persone che fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.
Secondo il Dipartimento Funzione Pubblica, “la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).”
Vale la pena di ripetere che – per ora – tutte queste disposizioni valgono solo per i dipendenti pubblici.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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