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Salve, ho 37 anni con invalidità al 75%, ho fatto domanda per la legge 104 perché mi interessava avere una riduzione dell'orario di lavoro poiché per il mio stato di salute sono troppe ore al giorno e devo badare a mio padre purtroppo disabile 100% e il più vicino posto di lavoro dista quasi 1 ora da casa. Ho pensato di passare part-time ma con 500 € ci copro quasi soltanto le spese per la benzina. Quando sono stata convocata parlando con i medici della commissione riguardo alla mia necessità di avere questa riduzione di orario mi sono sentita rispondere che l'handicap grave viene riconosciuto soltanto a chi ha bisogno di assistenza continua. Infatti mi hanno riconosciuto solo l'handicap. Ma allora mi chiedo: chi è che pur avendo bisogno dell'assistenza continua può comunque andare a lavorare? Per quali lavoratori è stata fatta questa legge? In che modo posso ottenere questa riduzione? Così proprio non ce la faccio, ne ho veramente bisogno. La ringrazio anticipatamente per il suo gentile aiuto. Cordiali saluti.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregia Signora l'art. 33 della legge 104/92 disciplina i permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri, spettanti al lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104. Di norma l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Una durata differente dell'orario di lavoro e particolari modalità di svolgimento possono essere stabilite nei contratti collettivi nazionali (CCNL). La normativa non prevede specifiche agevolazioni per l'orario di lavoro della persona disabile. Soltanto a seguito di disposizioni emesse da enti riconosciuti, si può dare seguito ad esoneri o agevolazioni.  Nella maggior parte dei contratti di lavoro, soprattutto del pubblico impiego, uno dei criteri per la strutturazione dell'orario è quello di tenere in considerazione, compatibilmente con la organizzazione del lavoro, la condizione di svantaggio personale, sociale e familiare. I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
•    disabili in situazione di gravità;
•    genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
•    coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
I requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni sono:
•     essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
•     la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
•     mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).


Avv. Roberto Colicchia


AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

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