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Chiedo cortesemente a lei Avv. Roberto Colicchia delle delucidazioni nel merito alle agevolazioni inerenti alla legge 104 in possesso della Sig.ra M. G. G. diagnosi: Artrite Reumatoide con compromissione erosive delle articolazioni delle mani dei polsi, dei piedi, con notevole limitazione funzionale, rientra tra i requisiti previsti dall'art 3 comma 3della legge l.104/92 autovettura adattata. Chiede dato che possiede macchina con cambio automatico e con tutte le prestazioni idrauliche, freno di parcheggio. La vettura è una passant. Domanda può essere esente dal pagamento del bollo, dato che sul certificato dell’ASL, è scritto autovettura adattata?

Nell'attesa di una sua risposta
Dr. F. O.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Dr. F. O.,
la legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio (se lo stesso è avvenuto successivamente al 31.12.2003). Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma NON affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile - anche se trasportato - è affetto.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’articolo 4 della legge 104/92 o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Spero di esserLe stato di aiuto.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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