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Buonasera, La prego di farmi conoscere le condizioni per poter chiedere al datore di lavoro il congedo biennale retribuito. Quanto tempo prima devo chiederlo e dove cominciare, se  ne ho diritto se al lavoro  da 2 anni (solo, anche se mia figlia ha gia' 29 anni) usufruisco di 3 giorni mensili per l'assistenza e quale e' il compenso rispetto allo stipendio. Mia figlia vive con me - per il mio congedo deve avere la stessa residenza come me?  ( ha possibilita' di avere residenza nell'appartamentino intestato a lei dove ora paga Imu come seconda casa)   Inoltre, c'e' possibilita' di  prepensionamento per me? Ho lavorato  36 anni  (11 anni all'estero Rep.Ceca e 25 anni da impiegata in sett. privato in Italia). La ringrazio tanto per la gentilezza di rispondermi.
N.
 
La risposta dell'avv. Colicchia
 
Salve N;
L'art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. L'attuale disciplina del congedo è pertanto contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art. 42.
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104, è necessario presentare specifica domanda sotto forma di autocertificazione da cui risultino le condizioni personali ovvero di quelle del familiare assistito (dati personali; relazione di parentela, affinità o coniugio; stato di handicap). La domanda di permesso retribuito, che deve contenere l'indicazione dello specifico permesso di cui si intende usufruire, ha validità a partire dalla data di presentazione e non scade al termine dell'anno solare, eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta devono essere comunicate entro trenta giorni.
Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi ex articolo 33 della Legge 104/1992.
Per beneficiare del congedo retribuito di due anni il genitore, il coniuge, il fratello/sorella e il parente e l'affine entro il terzo grado, in caso di riconosciuta invalidità totale dei genitori, o il figlio conviventi devono inoltrare al datore di lavoro e all'INPS o INPDAP apposita istanza. Dal 1° gennaio 2012 la modalità di presentazione delle domande di congedo deve avvenire solo in via telematica, attraverso il sito web dell'INPS o attraverso i servizi telematici offerti dai Patronati.
Il comma 5 dell'art. 42 del dlgs 119/2011 stabilisce che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo determinato per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
A norma del successivo comma 5-quater, poi, i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap, il congedo può essere comunque concesso a patto che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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