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COME OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI UN AUSILIO

NOMENCLATORE


L'autorizzazione alla fornitura
del dispositivo è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta (vedi articolo 4 comma 5). In caso di silenzio della Asl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).

Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

Può succedere che una persona venga ricoverata presso una struttura non appartenente all' Usl di residenza, e che necessiti di un ausilio. In questo caso, una volta accertate le condizioni di necessità e l'accreditamento delle strutture (pubbliche o private che siano), la prescrizione viene inoltrata alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dalla ricezione della prescrizione dal parte dell'Uls, l'autorizzazione si intende concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. (Art.5 DM 332/99)
In casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità , la azienda Uls  PUO’ (non è quindi obbligata a farlo) autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore (vedi art.5 comma 3 DM 332/99).

La fase successiva all'autorizzazione è la FORNITURA.


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