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Aggiunti altri 58 milioni utili a finanziare lo sgravio contributivo per le aziende che assumono lavoratori con disabilità

Con decreto  interministeriale dello scorso 29 settembre, il Ministero del Lavoro ha rifinanziato il bonus INPS sulle assunzioni dei lavoratori con disabilità

E’ stato infatti aggiunto al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili  un ammontare di 58 milioni di euro per sostenere lo sgravio contributivo (che può andare dal 35% al 70%), della durata di tre anni, di cui possono godere le aziende per assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità relative all’anno 2017.
Questi fondi vanno ad aggiungersi alla quota (giù andata esaurita lo scorso maggio, come segnalato dall’INPS) dei 15 milioni inizialmente stanziati.

PER QUALI LAVORATORI :
L’incentivo economico  è fruibile mediante conguaglio con i contributi INPS, da parte delle aziende che assumono a tempo indeterminato  lavoratori con disabilità che devono però appartenere a determinate categorie, ovvero:
-    lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

-    lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicata al punto precedente;

-    lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

QUALE SGRAVIO PER L'AZIENDA:
Lo sgravio contributivo per l’azienda dipende dalla percentuale di residua capacità lavorativa della persona assunta, ed è così ripartito:

-    Sgravio del 35% in caso di lavoratori con una percentuale d’invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

-    Sgravio del 70% per lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni

-    Sgravio del 70% lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicata al punto precedente.


Redazione

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