LAVORO: NESSUN LICENZIAMENTO SE SUBENTRA L’INVALIDITA’
Se il lavoratore acquisisce più del 60% di inabilità l'azienda può computarlo tra le assunzioni obbligatorieLa sopraggiunta inabilità non rappresenta causa di giusto licenziamento, sempre che sussista la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori.
COSA SUCCEDE? - Qualora un infortunio o una malattia conducano il lavoratore a una situazione di invalidità il lavoratore non può essere licenziato per giusta causa, ma deve essere adibito a mansione equivalenti o, in mancanza, inferiori rispetto a quella ricoperta prima del cambiamento della situazione di salute.
Nel caso in cui i lavoratori vengano destinati a mansioni inferiori gli stessi hanno il diritto alla conservazione del trattamento più favorevole corrispondente alle mansioni di provenienza.
Solo nel caso in cui non esista alcuna possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, la persona in questione verrà avviata, senza inserimento nella graduatoria, presso un’altra impresa, ove possa svolgere attività compatibili con le residue capacità lavorative. Questo compito spetta all’ufficio del collocamento mirato della Provincia.
COSA CAMBIA PER L’AZIENDA? – Un lavoratore che diviene inabile durante il rapporto lavorativo può avere conseguenze sull’obbligo di assumere lavoratori disabili previsto dalla legge quando l’azienda supera le 15 unità. La legge infatti dà espressamente la possibilità ai datori di lavoro di considerare per quest’ultimo obbligo i lavoratori già dipendenti, divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di infortunio o malattia. Questa possibilità si verifica nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60% e l’inabilità non derivi da un inadempimento da parte del datore di lavoro di norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale.
Per documentare questa situazione, è sufficiente una attestazione del datore di lavoro riguardo l’osservanza degli obblighi di legge e la computabilità del lavoratore nelle quote previste a carico dell’impresa. Tale documentazione va comunque corredata da una certificazione medica, che affermi con certezza che la percentuale di invalidità sia almeno del 60%.
Per approfondire:
LAVORO DISABILI
[Redazione]
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Mercoledì 11 Agosto 2010 00:01










