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Salve, la materia è piuttosto contorta, e anche per noi capire la regolamentazione attualmente in vigore è stato difficile. Punto nodale della questione è la definizione o meno dello scooter come veicolo. Attraverso la modifica apportata dalla legge 29 luglio 2010 n.120 al Codice della Strada, sono stati eliminati quei parametri relativi a lunghezza, altezza ecc. del mezzo, per cui l’articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 dice che: "Non rientrano nella definizione di veicolo (...) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore". Secondo lettura dell'articolo, lo scooter prescritto dal medico risulterebbe quindi non essere un veicolo, e come tale la sua circolazione dovrebbe avvenire nelle zone riservate ai pedoni. Vi consigliamo in ogni caso di rivolgervi anche a un legale. Cordialmente Redazione

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