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Gentile dirigente,
lavoro come pedagogista presso il Centro Polifunzionale per la famiglia - Cav "Vittoria Quarenghi" di Messina e nello specifico mi occupo di organizzare e gestire in collaborazione con uno psicologo, un  laboratorio ludico ricreativo (rivolto a minori età 6/12 anni) che ha la finalità di offrire al minore in difficoltà e con disagi uno spazio ludico e ricreativo accogliente e stimolante a forte valenza pedagogica e terapeutica; organizzare e gestire uno spazio di ascolto per le famiglie. Recentemente è stato inserito all'interno del nostro laboratorio un bambino di 11 anni al quale è stato riconosciuto un sostegno di 24 ore. All'inizio dell'anno scolastico era stato deciso insieme alla famiglia un inserimento graduale (temporaneo): il bambino frequenta la scuola dalle 8.30 alle 11.30 dal lunedì al giovedì (il venerdì non è presente la docente di sostegno per motivi a me sconosciuti). Per vari motivi, troppo lunghi da descrivere, noi riteniamo che l'inserimento graduale debba essere sostituito da una frequenza regolare della scuola. Ma la scuola (e nello specifico la docente di sostegno) si oppone e vorrebbe mantenere lo status quo. Poichè presto incontrerò personalmente la docente di sostegno desideravo sapere: è legale il comportamento della scuola qualora imponga alla famiglia che il minore frequenti secondo orari e modalità da loro stabiliti? e quali provvedimenti o strategie dovrei adottare per garantire il diritto all'istruzione di questo minore?
Cordiali saluti
Dott.ssa Q. M.

La risposta dell'esperta scuola

La mia risposta le arriverà sicuramente dopo l’incontro che lei avrà avuto con la scuola. Tuttavia,  può essere utile fare chiarezza su una questione che in realtà è meno complessa di come sembra: non c’è alcuna norma che stabilisca che un alunno disabile frequenti la scuola in forma ridotta, cioè con tempi diversi da quello della classe. Se a volte  si adottano soluzioni di questo tipo, si può trattare di un progetto di accoglienza/inserimento o può dipendere da esigenza specifiche, quali, per esempio, recarsi a fare una terapia. Se così è, si tratta di decisioni da prendere insieme con i genitori e da condividere con gli specialisti che seguono l’alunno. Il tutto deve avvenire nel GLH operativo, gruppo previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12  e dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 104/92  con il compito di elaborare il profilo dinamico funzionale iniziale e di effettuare verifiche periodiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e in generale dell'influenza esercitata dal contesto scolastico. La scuola che non riunisce periodicamente il GLH per il singolo alunno è inadempiente.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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