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Buonasera avvocato, ho la convocazione l'8 di giugno perché mi venga concesso il diritto di usufruire della legge 104 per la mia malattia se mi venisse riconosciuta. Lavorando io in un ospedale avrei diritto a chiedere trasferimento della sede di lavoro dove ho la residenza in un'altra regione dove risiede il mio compagno che mi potrebbe assistere? Grazie

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore, la legge 104/92 che tutela i diritti delle persone disabili prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili. Le agevolazioni sono essenzialmente e soprattutto finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro. L'art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, e precedenza in sede di trasferimento a domanda. L'art. 33 - comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso". Le agevolazioni di cui all'art. 21 operano solo nell'ambito della pubblica amministrazione. Il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992) - per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un'altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l'istituto della mobilità nella pubblica amministrazione. Il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996, Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13;)
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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