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Salve avvocato,sono un agente della Polizia di Stato,in servizio in una regione diversa da quella natia. Sfortunatamente ho un prozio (fratello del nonno materno) affetto da una paralisi agli arti inferiori praticamente in sedia rotelle. Il soggetto invalido non ha nessuno familiare in linea diretta in quanto celibe, gli unici che potrebbero occuparsi si lui sono i nipoti,(figli del fratello) che hanno rinunciato di assistere lo zio per diversi motivi, due vivono ad oltre 1000 km di distanza,una è invalida al 67%,l'ultimo è un artigiano e dovendo assistere lo zio dovrebbe distogliersi dalla propria attività,avendo delle perdite economiche. Io essendo un parente di quarto grado potrei usufruire di permessi e agevolazioni per poterlo assistere? preciso che io e mio zio,viviamo nella stessa dimora,residenza formando un unico stato di famiglia. Per diventare il suo tutore legale, potendo usufruire di
avvicinamenti senza andare in perdita da tutti i punti di vista,cosa dovrei fare? Sono al corrente di essere un parente di quarto grado e non potrei usufruire di nulla, spero ci sia una soluzione a questo grosso problema,anticipatamente ringrazia, cordiali saluti,
F.

La risposta dell'avv. Colicchia

Salve F.,
la legge n. 104 del 1992 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con gli art. 32 e 33 ha introdotto una serie di agevolazioni per i familiari di persone handicappate in forma grave.Chi presta la propria assistenza deve avere un rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado.

I parenti o affini entro il 3° grado hanno diritto ai permessi se i genitori o il coniuge del  disabile sono deceduti, mancanti, ultrasessantacinquenni, o affetti da patologie invalidanti.Quanto all’amministratore di sostegno, questi, viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).

Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore, è anche necessario, infatti, un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l'interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.
Il tutore o l'amministratore di sostegno che assista con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave può ottenere i permessi lavorativi solo se, è il coniuge, è un parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap grave.

In tal senso rileva il  Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, del 23 ottobre 2009, chiarendo che né il tutore legale, né l'amministratore di sostegno possono far parte della platea di soggetti legittimati a fruire delle agevolazioni ex lege 104 del 1992, articolo 33. Infatti, le figure in questione sono chiamate ad assolvere altre funzioni e non possono essere annoverate tra i parenti o gli affini. Il Parere si richiama alla risposta a un Interpello del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presentato su tale questione (n. 41 del 15 maggio 2009), con cui sono stati esclusi dal novero dei soggetti che possono
fruire dei permessi ex articolo 33, Legge 104/92 i tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità. In considerazione di quanto detto credo che per il problema prospettatomi, norme alla mano, non possa trovarsi soluzione.

Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
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email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
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