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Mio figlio nato nel 2008 è stato riconosciuto invalido con legge 104 per un disturbo dello sviluppo non altrimenti specificato.
Ho fatto la richiesta per l'indennità solo nel 2014 che mi è stata concessa tranne che per i mesi estivi. Mi chiedevo se era possibile recuperare gli anni di indennità persi in quanto, non sapendo che la poteva percepirla anche prima della scuola primaria, non avevo mai fatto domanda. In pratica ho perso l'indennizzo per i primi anni dell'asilo statale che ha frequentato dai 3 anni (non ha mai frequentato il nido).
D. G. G.

La risposta dell'avv. Colicchia

Gentile D.G.G.;
così come per ogni diritto anche per l’ottenimento dei benefici connessi alla corresponsione dell’indennità di frequenza è necessario che sia stata presentata apposita domanda.
L’indennità, infatti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza dei corsi o dei trattamenti.
Circa le modalità di concessione va chiarito che la concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente commissione.
La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, l’INPS può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.
L’ omessa presentazione della domanda volta all’ottenimento del beneficio in discorso non le dà diritto a recuperare gli anni di indennità persi.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

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