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Il caso riguarda la richiesta di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89, per una persona con difficoltà a deambulare accertate. La domanda di contributo riguardava degli interventi in un bagno, comprendenti la sostituzione dei sanitari con un water e un bidet sospeso, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, la sostituzione di una vasca con un piatto doccia a filo pavimento di dimensioni 90x90 per un totale di 3.700 euro, concessi interamente dopo la fase istruttoria. A causa di problemi economici (impossibilità di anticipare l’intero importo) e tecnici (conformazione degli scarichi e problemi strutturali) è stato deciso di sostituire la sola vasca con un box doccia con piatto tradizionale dimensioni 70x100. I servizi sociali ritengono di non poter procedere al rimborso delle spese di 2.900 euro in quanto “non sono stati sostituiti il water e il bidet, non sono stati rifatti la pavimentazione i rivestimenti e la tinteggiatura, il piatto doccia non consente l’ingresso di una carrozzina”. A mio modo di vedere la sostituzione di una vasca con una doccia, seppur non a filo pavimento (per problemi tecnici) si configura come abbattimento di barriera architettonica e quindi opera avente diritto al rimborso. Anche perché ora il disabile può materialmente essere assistito nelle cure igieniche da una sola persona. Chiedo cortesemente il suo parere.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Salve, a parere dello scrivente è esatto ciò che evidenzia. Se nonostante tutto il disabile è agevolato, e può essere assistito anche in maniera piu specifica, Lei ha diritto a vedersi riconosciuto il proprio diritto.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


AVV. ROBERTO COLICCHIA
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