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Mia madre 76enne è disabile al 100% sia psichicamente che fisicamente. Ha grav iproblemi deambulatori, obesità, fibrillazione cardiaca, enfidema e non cammina quasi più... mio padre 78enne non è in buona salute. So che i due anni di congedo retribuito (L.104) sono solo per i familiari conviventi, ma loro hanno un appartamento piccolissimo (pubblico) e anche volendo vivere con loro per poterli assistere, non potrei fermarmi da loro a dormire. Ci sono eccezioni in casi come questi in cui entrambi i genitori hanno bisogno di assistenza continua?Mia madre percepisce già accompagnamento e assegno di cura, ma per un importo sufficiente a coprire le spese di una badante giorno e notte. Il ricovero in RSA è gratuito per i disabili gravi?

La risposta dell'avv. Colicchia

Gentile Signora/e;
la legge concede la possibilità di usufruire dei due anni dicongedo retribuito ai genitori, ai figli, ai fratelli e alle sorelle delsoggetto affetto da handicap in condizione di gravità.

È previsto, tuttavia, un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire di questo congedo. Il primo titolare del diritto è il coniuge convivente del disabile. Solo nel caso in cui il coniugesia deceduto o mancante o affetto da patologia invalidante, potrà usufruire del congedo il genitore deldisabile.

Affinché il congedo possa essere fruito da un figlio convivente del disabile, le medesime condizioni dovranno sussistere tanto peril coniuge quanto per i genitori del disabile.

Con specifico riferimento al requisito della convivenza è prevista un’unica eccezione che riguarda il caso in cui il congedo è chiest odai genitori del disabile, per tutti gli altri familiari (coniuge, figli,fratelli/sorelle, parenti e affini entro il terzo grado) possono richiedere il congedo solo se conviventi con il disabile da assistere.

Il requisito della convivenza è soddisfatto quando il familiare e il disabile hanno la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo, quindi stesso numero civico anche se in interni diversi ( Ministero del Lavoro Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884).

Per quanto concerne la seconda questione prospettata, la regolamentazionedelle rette per i ricoveri in RSA si rinviene all'articolo 25 della legge 328/2000, col quale si dà attuazione allanormativa ISEE che garantisce l'assistenzagratuita per i soggetti più deboli in caso di ricovero in case di riposo, o Rsa a norma di legge le rette  di ricovero sono a carico per il 50% del Sistema Sanitario nazionale, e per il restante 50% a carico dei Comuni, conl'eventuale compartecipazione dell'utente, a seconda del suo redditofiscalmente imponibile.

Copiosa è stata la giurisprudenza che si è espressa in materia.

Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi , numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e agarantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento,quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero.

Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha poi stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale,anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza.

Ciò detto va precisato che ci sono Regioni che hanno approvato norme che demandano a pazienti e parenti i costi delle prestazioni.

A ragione di questo la invito a recarsi presso gli uffici competenti della sua regione al fine di ottenere informazioni specifiche sullanormativa applicata nel suo territorio.

Spero di esserle stato di aiuto.

Cordiali saluti

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

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