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Buongiorno avvocato, usufruisco per mio figlio dei permessi della legge 104, lavoro nella scuola per 7 ore al giorno, chiedo per cortesia ai fini legali quante ore sono obbligato a fare assistenza? Tutto le 24 ore o solo 7 ore?
Grazie.
G. L.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregia Signora, l’art. 15/6 del CCNL comparto Scuola dispone che “I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.” I permessi si intendono per anno scolastico.
E’ possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui all’art. 3 dell’art. 33. Il CCNL comparto Scuola non prevede il frazionamento in ore  dei 3 gg. di permessi né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore, infatti l’art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in giornate non ricorrenti.
Pertanto, a meno di diversi accordi all’interno dell’istituto e con il Dirigente (accordi che se previsti dovranno riguardare tutto il personale), il dipendente può fruire dei permessi solo in giorni.
Cordiali Saluti
Avv.Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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