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Ho un figlio a carico disabile al 100% alla fine 2014 ho 40 di contributi e 60 anni c'è la possibilità di chiedere il prepensionamento senza penalizzazioni oppure conviene il congedo biennale retribuito
Saluti grazie

La risposta dell'avv. Colicchia


Salve;
il congedo straordinario retribuito di due anni, previsto dall'art 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non impedisce di accedere alla pensione anticipata, ma comporta una penalizzazione nel calcolo della pensione con decurtazione della stessa.
La riforma delle pensioni Monti - Fornero introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, ha previsto requisiti più severi per l'accesso alla pensione anticipata che ha sostituito la pensione di anzianità.

In particolare la nuova legge prevede che chi va in pensione prima dei 62 anni di età subisce una penalizzazione con decurtazione dell'importo della pensione.
Il Decreto Legge n. 216/2011 (cosiddetto "Milleproroghe 2012" convertito nella legge n. 14/2012) ha mitigato la penalizzazione stabilendo che le riduzioni non sono applicabili nei confronti di chi matura l'elevato requisito contributivo entro il 2017, ma a condizione che tale requisito contributivo utile per il diritto alla pensione anticipata derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro in cui sono compresi i periodi di: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria.

Di conseguenza se il lavoratore voleva evitare la penalizzazione doveva prolungare del corrispondente periodo "perduto" l'attività lavorativa per tutte le assenze diverse da quelle appena elencate compresi i permessi e congedi per disabilità grave previsti dalla legge 104.
La legge di stabilità 2014 ha apportato importanti correzioni su questo aspetto. Infatti, l'articolo 1 - comma 493 della legge di stabilità 2014 ha modificato l'articolo 6, comma 2 quater della Legge 14/2012 escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai fini della pensione anticipata "i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

In molti hanno, a ragione, evidenziato la poca chiarezza della legge di stabilità fino ad individuare una inesattezza nella formulazione della norma che parlava, appunto di congedi e permessi "concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104", mentre i congedi straordinari retribuiti per l'assistenza del familiare disabile non sono previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 bensì dall'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001 e, pertanto, la legge di stabilità avrebbe dovuto citare le due leggi che sono entrambe tuttora in vigore. Sembrava insomma impossibile che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non fossero esclusi dal calcolo delle penalizzazioni per accedere alla pensione anticipata.

La questione è nuovamente affrontata e definitivamente chiarita dal messaggio INPS n. 5280 dell'11 giugno 2014 che fornisce precisazioni sul tema.
Con questo messaggio si conferma che il congedo straordinario retribuito di due anni previsto dall'art 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, comporta penalizzazioni ai fini del calcolo della pensione anticipata.
Restano, invece, esclusi dalla penalizzazione:
- i giorni di permesso per la donazione di sangue ed emocomponenti;
- i congedi parentali di maternità e paternità;
- i permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave;
- i permessi fruiti dal lavoratore con grave disabilità;
- il prolungamento del congedo parentale di tre anni fino all'ottavo anno di età, spettante ai genitori di bambini disabili in condizione di gravità.
In definitiva con l'emanazione del messaggio INPS n. 5280/2014 si è compreso che con la dicitura "i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" contenuta nella legge di stabilità per il 2014 si intendevano i permessi lavorativi orari e giornalieri ed il prolungamento del congedo parentale.
Si ricorda, infatti, che l'art. 33 della Legge 104, prevedeva, oltre ai permessi per il lavoratore disabile e per assistere il familiare disabile, la possibilità per il genitore di un bambino disabile in condizioni di gravità di prolungare l'astensione facoltativa dal lavoro prevista dalla legge n. 1204/71 fino a tre anni, in alternativa ai permessi orari giornalieri.
Questo istituto è stato poi previsto dall'art. 33 - comma 1 del decreto legislativo 151/2001 (non più come astensione facoltativa ma come prolungamento del congedo parentale) ed innovato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 119/2011.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti


Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
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