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Salve sono disabile e invalido civile al 100% e sono ancora al lavoro. È giusto che devo lavorare fino al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi? .G

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile G.;
ormai è pacifico che il nostro ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti delle persone invalide.
Con specifico riferimento al sistema pensionistico la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di raggiungere la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale (che richiede 66 anni e 7 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi per il trattamento anticipato 41 anni e 10 mesi le donne).
Nel dettaglio, i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne, purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ex articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (Circolare INPS 35/201).
(Dal 2013 questi requisiti sono stati adeguati alla stima di vita, nel triennio 2016-2018 occorrerà aver raggiunto i 60 anni e 7 mesi per gli uomini e i 55 anni e 7 mesi per le donne).
È previsto, poi, diversamente dalla normativa generale, che questi lavoratori debbano attendere l'apertura di una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico.
Infine, per ottenere il trattamento di cui sopra, il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps anche se è già stato riconosciuto invalido civile. Questo perché per l'Inps l'invalidità, per il beneficio in parola, deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica). Pertanto, il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto (Circolare Inps 82/1994) e non determina, necessariamente, la concessione del beneficio.
Quanto fin qui detto, tuttavia, è valevole solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995).
Il beneficio non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (Circolare Inpdap 16/1993).
Ci sono, comunque, delle possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro per invalidità anche a favore dei lavoratori pubblici, ossia l’accredito dei contributi figurativi per invalidità e la pensione d’inabilità ovviamente a seconda dei casi.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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