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A causa della grave disabilità di mia figlia, dopo la maternità ho usufruito del congedo straordinario di due anni. Nel momento di dover rientrare a lavoro (sono ingegnere in una azienda privata) non mi è stato concesso un part time nemmeno in fase iniziale.
Al contrario mi è stato offerto un gettone di buona uscita per rassegnare le mie dimissioni dal momento in cui, secondo il mio datore, data la situazione di mia figlia è impensabile per me di riprendere il mio lavoro in azienda full time. Mi è stato consigliato di cercare qualcosa di meno impegnativo consono alle esigenze di mia figlia. Ora è in mio diritto poter usufruire ancora del prolungamento del congedo parentale che potrei sfruttare anche in modo continuativo In ogni caso, allo scadere del congedo, mi è stato espressamente detto di non considerare più disponibile questo posto di lavoro.
Ho una registrazione di tutta questa conversazione con il datore di lavoro. Non ho intenzione di sottostare a tale discriminazione.
Come posso difendermi?
credo che il mio caso sia oltre il mobbing.
Grazie molte.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Salve, spiego qualcosina in merito al congedo parentale. Il congedo parentale (in passato conosciuto come astensione facoltativa ed erroneamente chiamato anche permesso parentale) consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo. Gli artt. da 7 a 10 del D. Lgs. 80/2015, c.d. Jobs Act intervengono sulla disciplina dei congedi parentali, modificando quanto disposto in materia dagli articoli da 32 a 34 e l’articolo 36 del D.Lgs. 151/2001.
Le disposizioni danno attuazione ai criteri direttivi di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 1, comma 9, della legge delega, che prevedono, tra l’altro:
una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese (lett. g));
il riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e il rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (lett. h)).
In particolare:  il periodo massimo di fruibilità viene esteso dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino (articolo 7, comma 1, lett. a)). Lo stesso termine si applica anche in caso di adozione e affidamento (articolo 10, comma 1, lett. a)) e di prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio minore portatore di handicap (articolo 8); viene esteso, anche nei casi di adozione e affidamento, dal terzo al sesto anno di vita del bambino (o entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia) il periodo di indennizzo previsto, nella misura del 30%, per l’utilizzo del congedo parentale (articolo 9, comma 1, lett. a) e articolo 10, comma 1, lett. b)). Viene inoltre specificato che la suddetta indennità possa essere percepita per periodi ulteriori (a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), ma non oltre l’ottavo anno di vita del bambino (articolo 9, comma 1, lett. b)); in caso di mancata regolamentazione della modalità di fruizione su base oraria da parte dei contratti collettivi (anche aziendali), viene prevista la possibilità per ciascun genitore di scegliere tra la fruizione giornaliera o oraria; la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto in esame (articolo 7, comma 1, lett. b)); viene ridotto il termine di preavviso per la richiesta del congedo: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 per quello su base oraria (articolo 7, comma 1, lett. c)). Per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore. l congedo parentale:
•    va computato nell’anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
•    è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi complessivo fra i genitori;
•    dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
•    dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito (con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni);
•    è coperto da contribuzione figurativa (pagata dalla gestione previdenziale cui sono iscritti i lavoratori).
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
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Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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