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Salve,

sono stato riassunto sempre come recluta invalida dopo aver vinto una causa di licenziamento illegittimo per procedura di licenziamento non eseguita correttamente, dopo un mio aggravamento di salute.  Il datore sta chiedendo la visita all'asl. Se mi dovessero dare non idoneo, la legge 68 viene applicata? E cioè mi troveranno veramente un altro posto di lavoro anche in un’altra azienda (visto che il mio datore esclude di assegnarmi ad altro) senza rimettermi in graduatoria al collocamento mirato? E quanto tempo ci vuole per fare questa visita?

La risposta dell'avv. Colicchia

Salve,

la questione da lei esposta richiede, innanzitutto, di soffermarsi sull’art. 10 comma 3 della l. 68/99 a norma del quale “…nel caso di aggravamento delle condizioni di salute … il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. … Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge …. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda...”
Dunque il datore può  risolvere il rapporto di lavoro con il soggetto disabile qualora,  venga accertata (accertamento riservato alle commissioni competenti) la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
A questo riguardo rileva quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione ovverosia che spetta al datore l'onere della prova della non ricollocabilità dell'inabile.
Si profila, in questo caso, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di lavoro del disabile, espressamente prevista dalla legge come causa giustificatrice del recesso da parte del datore di lavoro, avendo chiaro che tali fattispecie possono rientrare nell'ambito della tutela previdenziale, in particolare in quella della causalità di servizio.
Tuttavia, secondo giurisprudenza, sia nel caso di aggravamento dello stato di salute che di riorganizzazione aziendale, è necessario verificare se il disabile possa essere adibito ad una diversa attività equivalente alle mansioni già assegnate o anche a mansioni inferiori, attribuendo al datore di lavoro il cd. onere di repechage.
Con una recente pronuncia, ancorché non riferita alle assunzioni effettuate ex legge n. 68/1999, la Cassazione ha ritenuto che “…II licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 10, legge n. 482/1968, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica; nel caso in cui all'invalido risulti una capacità lavorativa, inoltre, sussiste in capo al datore di lavoro l'obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o anche inferiori compatibili con il nuovo stato dell'infermità, se la struttura organizzativa dell'azienda e la situazione dell'organico aziendale consentono…
La norma è evidentemente volta a consentire al datore di lavoro di ricollocare l'invalido all'interno della propria organizzazione produttiva, anche attraverso i "possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro". Il lavoratore, dunque, potrà essere licenziato solo qualora la Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'impresa, nonostante gli adattamenti.
Nel caso in cui risulti impraticabile anche tale soluzione, i lavoratori vengono avviati, previo licenziamento, presso altra azienda, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8 della legge 68/99 al cui comma 5 è stabilito che “ lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda”.
Spero di esserle stato di aiuto.


Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
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